Aggiornamento – Novità fiscali e contributive in vigore dal 01/01/2015 – News 009/2015
Di seguito pubblichiamo nuovamente l’articolo “novità fiscali e contributive in vigore dal 01/01/2015-news 007/2015”, a seguito di aggiornamenti e chiarimenti relativi all’esonero dei contributi previdenziali in favore di dipendenti assunti a tempo indeterminato, normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014 – GU n. 300 del 29/12/2014 – Supplemento Ordinario n. 99).
Novità fiscali 2015
Nella seguente tabella, dettagliamo le novità di natura fiscale che hanno impatto sull’elaborazione dei cedolini paga già a partire da 01/2015:
OGGETTO | DESCRIZIONE |
Detassazione 2015 | La L. n. 190/2014 non ha prorogato la detassazione per l’anno 2015. Pertanto tale beneficio sarà sospeso a decorrere dal 01/01/2015 anche per i dipendenti delle aziende che avevano i requisiti per tale applicazione. |
Bonus 80 euro(art. 1, commi 12, 13 e 15) | La L. n. 190/2014 ha stabilizzato il bonus di 80 euro (960 euro annui).Sebbene il riferimento di norma sia l’art. 13, c. 1-bis, del TUIR, il bonus continua a non assumere la natura di detrazione d’imposta e, analogamente al 2014, continua ad essere un credito da riconoscere nel cedolino, in relazione alla durata del periodo di lavoro, in subordine alla presenza contestuale di un reddito complessivo non superiore a euro 26.000 e IRPEF positiva sul reddito da lavoro una volta scomputate le detrazioni di lavoro dipendente.
Bonus spettante dal 2015
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Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR(art. 1, commi 623 e 625) | La misura dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR di cui all’art. 11, c. 3 del D.Lgs. 18/02/2000 n. 47 viene aumentata dall’11% al 17%.La nuova % si applica alle rivalutazioni decorrenti da 01/2015.
Le rivalutazioni maturate nel 2014 continueranno a scontare l’aliquota dell’11%; di conseguenza, in fase di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva del 2014 con scadenza al 16/02/2015, i sostituti continueranno a utilizzare l’aliquota dell’11%. Viceversa, con riferimento ai rapporti di lavoro che cesseranno nel 2015, la rivalutazione sul TFR accantonato al 31/12/2014 sconterà la tassazione sostituiva al 17%. |
Novità INPS 2015
Nella seguente tabella, dettagliamo le novità di natura contributiva (aggiornamento al 27/02/2015):
OGGETTO | DESCRIZIONE |
Contributo licenziamento ASPI cessazioni 01/2015 | Si è in attesa che l’INPS comunichi il valore del massimale annuo rivalutato da applicare nel 2015 (anno 2014: massimale annuo 489,12 che è il 41% di 1.192,98). |
Assunzioni agevolate L. 407/90(art. 1, c. 121) | I benefici contributivi di cui all’art. 8, c. 9, della L. 407/90 sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1º gennaio 2015. |
Assunti a tempo indeterminato dal 2015: esonero contributi INPS(art. 1, commi 118, 119 e 120) | Ai datori di lavoro privati, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico), dal 1° gennaio 2015 al 31/12/2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
L’INPS con la Circolare n. 17 del 19/01/2015 ha fornito alcune prime indicazioni sulle condizioni da rispettare e sui casi di esclusione. Per quanto concerne i vincoli introdotti dalla legge 190/2014, la fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussitenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni: – il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto a tempo indeterminato: – il lavoratore, nel corso del trimestre 01/10/2014-31/12/2014, non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’esonero o con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonchè facenti capo, ancorchè per interposta persona, al datore di lavoro medesimo; – il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato ai sensi della legge 190/2014, con lo stesso datore di lavoro che assume. La Circolare Inps n. 17/2015 chiarisce che potranno fruire dell’esonero contributivo i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato, ancorchè in regime di part-time, dirigenti, soci lavoratori di cooperative, disabili con incentivo economico L. 68/99 art. 13. Al contrario, il datore di lavoro non potrà fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente a tempo indeterminato. Per quanto concerne i contratti a termine, l’Inps ritiene che l’esonero spetti anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo L. 190/14 inoltreranno all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y – Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014″. La richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, utilizzando la locuzione: “Richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo indtrodotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare Inps n. 17/2015”.La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 01/01/2015-31/12/2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Purtroppo la circolare Inps 17 del 19/01/2015 e il messaggio Inps n. 1144 del 13/02/2015, lasciano tuttora aperte diverse questioni relative alle modalità di calcolo dell’esonero contributivo. Ad oggi vi sono diverse questioni che l’inps deve chiarire in termini di esonero e pertanto l’istituto ha previsto la possibilità di recuperare la contribuzione di gennaio e febbraio con le buste paga relative al mese di marzo 2015. Datori di lavoro agricolo L’esonero dei contributi INPS c/ditta spetta con alcuni requisiti più stringenti: spetta entro un limite di risorse stanziate ed è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Sono esclusi i contratti relativi ai lavoratori che nell’anno 2014 risultino occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014. |
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