Associazione in partecipazione “addio” – News 014/2015
Con l’entrata in vigore del decreto delegato che rivede e riordina le tipologie contrattuali, l’associato in partecipazione non potrà più svolgere attività lavorativa nell’impresa ma potrà apportare esclusivamente risorse finanziarie.
Sono pertanto abrogate le disposizioni introdotte dalla legge Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92) e modificate dall’articolo7, comma 5, lett.a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.
Pertanto non potranno più essere instaurati rapporti di associazione in partecipazione che prevedano l’apporto di attività lavorativa, esclusiva o in concorrenza con l’apporto di capitale, da parte delle persone fisiche.
Le disposizioni abrogate continuano a valere per i contratti già in essere. Appare utile, pertanto, sottolineare che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità , ha costantemente evidenziato che il contratto di associazione in partecipazione è diverso dal rapporto di lavoro subordinato in quanto, il primo implica l’obbligodi rendiconto per l’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio, mentre il secondo implica un effettivo vincolo di subordinazione.
Il Codice civile dispone in tal senso che l’associato, oltre al diritto a partecipare agli utili dell’impresa o dell’affare, ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno. Inoltre, il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
Le regole codicistiche devono continuare ad essere tenute ben presenti per i contratti di associazione in partecipazione con apporto lavorativo in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Il secondo comma dell’articolo 53 del decreto in argomento stabilisce, infatti, che i contratti di associazione in partecipazione in atto ad oggi, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Accorte considerazioni è pertanto opportuno vengano fatte al fine di valutarne la permanenza e la sostenibilità .
Fonte: Ipsoa
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