Contributo straordinario su licenziamento dipendenti a tempo indeterminato – News 030/2014
Si ripropone un aggiornamento della news 008/2013 in merito al contributo straordinario sui licenziamenti di dipendenti a tempo indeterminato.
In tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti dal 01/01/2013, i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. In particolare la norma prevede infatti che chi licenzia un lavoratore assunto a tempo indeterminato deve pagare all’Inps anche una “somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni” (attualmente, poco più di € 450 per ogni anno di anzianità aziendale fino ad un massimo di tre anni).
Ai sensi dell’art. 2, c. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. n.167/2011.
Il contributo straordinario è altresi dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro dovuti a dimissioni rassegnate per “giusta causa”. Oltre al versamento di tale contributo, il datore di lavoro è obbligato addirittura all’erogazione al dipendente dell’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto tali dimissioni sono equiparate ad un licenziamento ingiustificato.
I datori di lavoro domestico sono esonerati a versare il cd. “contributo di licenziamento”, introdotto dalla riforma Fornero dal 1° gennaio 2013 per finanziare l’Assicurazione Sociale per l’Impiego.
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