Dichiarazione per le detrazioni di imposta. Nessun obbligo in assenza di variazioni – News 001/2013
Per effetto del DL n. 70 del 13/05/2011, art. 7, convertito nella L. 106/2011, i lavoratori dipendenti e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (es.: collaboratori) non hanno più l’obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d’imposta, affinché ne tenga conto in sede di ritenuta sui redditi corrisposti, i dati relativi alle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
In assenza di variazioni, infatti, la suddetta dichiarazione al sostituto d’imposta ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, come avveniva prima dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, che ha introdotto l’obbligo della dichiarazione annuale.
L’obbligo di presentare al sostituto d’imposta una nuova dichiarazione sussiste quindi solo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (es.: coniuge o figlio che cessa di essere fiscalmente a carico).
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