Diritto di precedenza nel DL lavoro – News 018/2014
Nel decreto lavoro, convertito con modificazioni in legge, si amplia e rafforza il diritto di precedenza, sia per l’obbligo di informare il lavoratore con comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.
Il decreto legge n. 34/2014 rafforza il diritto di precedenza che il decreto legislativo n. 368/2001 riconosce ai lavoratori a tempo determinato rispetto a nuove assunzioni che il datore di lavoro intenda effettuare.
In particolare, viene introdotto l’obbligo di informare il lavoratore di questo diritto, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.
Il diritto di precedenza in esame è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs n. 368/2001, ed è differenziato a seconda che si tratti o meno di attività stagionale:
1) il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi (considerati anche i periodi di astensione per maternità obbligatoria) ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
2) il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
I diritti di precedenza così individuati possono essere esercitati a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei mesi (punto n. 1) o tre mesi (punto n. 2) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estinguono entro un anno dalla stessa data.
L‘articolo 21 della legge n. 133/2008 è intervenuto prevedendo che la disciplina relativa alla precedenza nelle assunzioni, di cui al menzionato comma 4-quater dell’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, possa essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Anche in questo caso la contrattazione collettiva di ogni livello potrà , pertanto, riscrivere, o escludere, la disciplina del diritto di precedenza.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sancito che il datore di lavoro può sottrarsi alla responsabilità per inadempimento ed al conseguente obbligo risarcitorio «solo ove fornisca la prova dell’assoluta inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all’azienda, ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei quali potessero essere parte gli ex dipendenti» (Cass., 5-10-2002, n. 14293).
Fonte: Ipsoa
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