DURC. Soci di società di capitali esclusi dalle verifiche inps e inail – News 023/2014
Ai fini del DURC non rilevano le posizioni dei soci di società di capitali. Di converso, invece, la verifica della regolarità contributiva appare necessaria per le società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione. A fornire precise indicazioni in merito l’INPS con il messaggio n. 6302 del 28 luglio scorso che è intervenuto con la finalità di evitare difformità di comportamento delle sedi territoriali.
DURC e posizione del socio
La questione riguarda le verifiche che vengono effettuate dall’Istituto durante l’istruttoria del documento unico di regolarità contributiva e che di regola riguardano il soggetto titolare del rapporto contributivo per il quale viene richiesta la verifica, ma che vengono estese alla verifica della regolarità anche relativamente alla posizione del socio.
Le fattispecie, in tal caso, possono essere differenti in quanto l’obbligo contributivo per taluni soggetti nasce per essere soci della medesima società (es. società artigiana), ma in alcuni casi in quanto il medesimo svolge altra attività autonoma che fa scaturire l’obbligodi iscrizione (ad esempio alla gestione dei INPS dei commercianti o magari l’ha svolta in passato e risultano pendenze contributive).
In buona sostanza, le irregolarità del socio, talvolta riverberano effetti, nel corso dell’istruttoria, nel procedimento di rilascio del certificato di regolarità relativamente alla posizione della società .
Se da un lato tale procedura può apparire discutibile in quanto i soggetti titolari del rapporto contributivo sono differenti, dall’altro il ragionamento interpretativo che consente di assumere un convincimento idoneo a cogliere la finalità del DURC, ma soprattutto di verificarne la legittimità alla disciplina che lo regola, occorre allargare il ragionamento alla tipologia di società ed alla posizione del socio.
Intanto va tenuto conto che il D.M. 24 ottobre 2007, relativo al DURC, non indica espressamente se ed in quali ambiti opera l’estensione della verifica.
Il messaggio INPS n. 6302 del 28 luglio 2014
A fornire interpretazioni in merito è intervenuto in passato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’interpello n. 2 del 24 gennaio 2013.
Da ultimo, l’istituto con il Messaggio n. 6302 del 28 luglio 2014, in quanto – come indica il documento di prassi – nel corso della riunione tenutasi presso la direzione centrale INPS con la Consulta Toscana dei Consulenti del Lavoro sono emersi comportamenti non uniformi nella emissione del DURC delle società di persone.
A tal fine, l’INPS ricorda che sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro con l’Interpello n. 2/2013 , recepito dall’Istituto con messaggio 49252013.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci delle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci.
Di converso, invece, tale verifica appare necessaria per le società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione.
Ciò in quanto, relativamente alle società di persone sul patrimonio sociale possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e i creditori sociali possono procedere sul patrimonio personale dei soci.
In definitiva, dunque, l’Istituto conferma il precedente orientamento, evidentemente ancora non uniformemente applicato, invitando le sedi ad effettuare le verifiche sulle posizioni anche relativamente alla regolarità della posizione contributiva oltre che del titolare dell’impresa con dipendenti anche su quelle del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali nel caso di società di persone, mentre, per le società di capitali non rilevano le posizioni contributive dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del DURC.
Fonte: Ipsoa
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