Jobs Act – Decreto semplificazioni. Sintesi delle novità – News 025/2015
Con la presente news inizia l’analisi delle novità del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, attuativo del Jobs Act.
Tra le novità più importanti:
– la disposizione (articolo 24) che prevede che, fermo restando l’indisponibilità dei diritti previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l’eventuale quota aggiuntiva di ferie e/o di permessi possano essere ceduti dai lavoratori aventi diritto ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. Tale possibilità è consentita esclusivamente per finalità di assistenza di figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti. Al riguardo è necessario attendere la regolamentazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
– Con l’articolo 16, invece, si completa il processo di unificazione, standardizzazione ed informatizzazione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro.
– Ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 24 marzo 2016 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo), è demandata l’individuazione delle modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro, telematica dal 1° gennaio 2017 .
– il Decreto prevede l’istituzione di un unico Ente, denominato Ispettorato Nazionale del Lavoro, preposto alle funzioni ispettive in materia di lavoro e legislazione sociale, di contribuzione, previdenza e assistenza, nonché in materia di infortuni sul lavoro, in sostituzione delle relative strutture facenti capo, in precedenza, al Ministero del Lavoro, all’INPS e all’INAIL.
– Viene istituita una rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il Lavoro e dagli altri soggetti autorizzati, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, nonché dal sistema delle CCIAA, dalle Università e dagli altri Istituti di scuola secondaria di secondo grado.
– I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.
– Collocamento dei soggetti con Disabilità:
Il Decreto prevede principalmente le seguenti modifiche all’attuale normativa:
a) per le Aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, a partire dal 1° Gennaio 2017, il datore di lavoro non potrà più attendere la 16° assunzione, ma dovrà procedere immediatamente ad assumere il soggetto disabile;
b) dall’entrata in vigore del Decreto, il datore di lavoro potrà procedere ad assumere soggetti disabili mediante richiesta nominativa (viene pertanto eliminata la possibilità di assumere tramite richiesta numerica);
c) qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un lavoratore già disabile prima della costituzione del rapporto di lavoro, potrà computare nella quota di riserva tale lavoratore, solamente nel caso in cui abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
d) viene riscritta completamente la procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendone l’erogazione diretta da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
– In materia di adempimenti relativi ad Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
a) Viene abolito l’obbligo di tenuta del Registro Infortuni, a decorrere dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto;
b) La trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio sarà a carico dell’INAIL, a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto;
– Revisione delle sanzioni in materia di “lavoro nero”: in sostanza viene eliminata la sanzione di importo fisso, ed inserita una sanzione per “fasce”, che varia in base ai giorni di effettivo lavoro. Le nuove sanzioni applicabili saranno le seguenti:
a) da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni di effettivo lavoro;
b) da € 3.000 a € 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
c) da € 6.000 a € 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Alle sanzioni così stabilite trova applicazione l’istituto della diffida, la quale prevede una forte riduzione della sanzione, ma a fronte dell’assunzione del lavoratore irregolare con contratto a tempo indeterminato o anche a tempo determinato (con mantenimento in servizio per almeno 3 mesi).
– Disciplina dei controlli a distanza del lavoratore: viene sostanzialmente riscritto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, adeguando la disciplina degli impianti audiovisivi e degli altri sistemi di controllo dei lavoratori all’evoluzione tecnologica, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.
Per l’applicazione di tutto quanto sopra si attendono le consuete disposizioni attuative.
Fonte: Ipsoa
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