Legge di Stabilità 2015. Ravvedimento operoso: nuove regole dal 01/01/2015 – News 004/2015
A partire dal 1° gennaio 2015, l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) cambia volto: diventa uno strumento “agevolato” di correzione delle violazioni che il contribuente può sempre adottare per evitare l’applicazione delle sanzioni “piene” da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti, le nuove disposizioni prevedono sostanzialmente l’abrogazione, ma solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, del vincolo di inutizzabilità nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: in pratica, si potrà ricorrere al ravvedimento sempre, a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni “automatiche” di controllo delle dichiarazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis, 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.
I nuovi sconti
In base alle modifiche apportate, ferma restando la possibilità di sistemare la violazione entro i primi 14 giorni applicando la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (c.d. ravvedimento sprint), la sanzione è ridotta:
– a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione: è il c.d. ravvedimento breve che resta confermato;
– a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
– a 1/10 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore: è il c.d. ravvedimento lungo che resta confermato;
– a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
– a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
– a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC) salvo che la violazione non riguardi le violazioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 e cioè quelle relative alla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale;
– a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Decorrenza delle nuove norme
Sono state confermate le “vecchie” ipotesi (e riduzione di sanzioni) e, accanto ad esse, ne vengono introdotte di nuove per rendere il ravvedimento utilizzabile anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, limite che in base alle vecchie regole era insuperabile.
Ed è proprio questa nuova veste di strumento cui è possibile ricorrere in qualsiasi momento (chiaramente tenendo conto dei nuovi paletti posti dalla Legge di stabilità) che pone una serie di quesiti in merito alla decorrenza delle nuove norme e, soprattutto, alla possibilità di utilizzarle anche per le violazioni commesse in passato.
I dubbi nascono anche dal fatto che la legge di Stabilità nulla dice al riguardo.
Un dato, comunque, è certo: le nuove norme entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
Però, non dovrebbero esserci particolari problemi ad applicarle anche per il passato, usufruendo del principio del favor rei.
In pratica, salvo che non sopraggiunga una interpretazione restrittiva da parte dell’Agenzia delle Entrate (ipotesi remota considerata la finalità della nuova norma e cioè quella di “rivoluzionare” il rapporto fisco-contribuenti e i precedenti orientamenti espressi nella circolare n. 180/E/1998), si potrebbe andare a ritroso negli anni ancora accertabili e sistemare le violazioni ancora “pendenti”, chiaramente riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere possibile ravvedersi per i seguenti periodi d’imposta:
– 2010 e 2011, con la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo;
– 2012, con la riduzione a 1/7 del minimo;
– 2013, con la riduzione a 1/8 del minimo.
Fonte: Ipsoa
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