Legge di Stabilità 2016: sgravio assunzioni – News 024/2015
Si delinea il quadro dei nuovi incentivi sul contratto di lavoro a tempo indeterminato nella nuova legge di Stabilità per il 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso.
Ricordiamo che l’agevolazione attuale, che prevede come è noto lo sgravio totale triennale dei contributi dovuti all’INPS entro il limite massimo annuale di euro 8.060, riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.
L’articolo 13 del disegno di legge, anche se nella rubrica recita Proroga incentivo contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, in realtà propone un incentivo di gran lunga ridotto rispetto a quello vigente.
Infatti, se da un lato vengono riprese le condizioni soggettive dei lavoratori assunti, nonché le ipotesi contrattuali che consentono di usufruirne, nella misura è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi e l’esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Dunque:
– non sono più tre gli anni agevolati ma solo due
– l’agevolazione da totale diventa parziale e scende al 40%
– il massimale viene ridotto a 3.250 euro su base annua.
Restano agevolate le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fra le quali vanno considerate anche le trasformazioni dei contratti di lavoro a termine che si verificheranno nel corso del 2016.
Il requisito dei lavoratori è confermato: nei sei mesi precedenti non devono risultare già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Il beneficio non spetta se per i lavoratori interessati il datore di lavoro che li assume abbia già usufruito dello stesso beneficio ovvero di quello di cui al all’articolo 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’INPS a tal proposito con la circolare n. 17 del 2015 ha precisato che la causa ostativa riguarda lo stesso datore di lavoro e pertanto se il lavoratore avesse già fatto godere dello sgravio un altro datore di lavoro, sarà possibile usufruirne a condizione naturalmente che abbia nel frattempo maturato il requisito dei sei mesi di assenza di contratti a tempo indeterminato.
È previsto che l’agevolazione non spetta altresì ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
Come si può notare il riferimento è alla legge di Stabilità 2016. Considerando verosimile l’entrata in vigore del provvedimento a gennaio 2016, la condizione di incompatibilità andrà verificata per il periodo ottobre-dicembre 2015.
Non appare impedito, invece, di usufruire dell’incentivo nel caso di assunzione di lavoratori che invece fossero stati occupati nel periodo ottobre – dicembre 2014.
Va, infine, evidenziato che nessuna indicazione risulta per quanto concerne le stabilizzazioni dei contratti parasubordinati che, come è noto, dal 2016 sarà possibile effettuare in forma agevolata ai sensi del D.lgs.n.81/2015. Mantenendo tale testo, sarà pertanto possibile fruire dello sgravio anche per tali stabilizzazioni.
Fonte: Ipsoa
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