Nuovi incentivi per l’occupazione – Fondo straordinario Inps – News 029/2012
Al fine di promuovere, in via straordinaria, l’occupazione dei giovani e delle donne incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, il ministero del lavoro ha attivato il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/10/12 che è entrato immediatamenti in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17/10/12, individuando tali interventi in favore dei giovani e delle donne, come segue:
a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonche’ all’incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita’ di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non piu’ di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purche’ di durata non inferiore alla meta’ dell’orario normale di lavoro di cui all’art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni;
b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale.
“Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 243 è avvenuta il 17 ottobre 2012 e il decreto è entrato immediatamente in vigore.
L’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata sub lettera a), avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013.
L’incentivo e’ riconosciuto, nei limiti delle risorse previste, per i contratti, stipulati con giovani di eta’ fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall’eta’ anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.
Per ogni assunzione a tempo determinato – con incremento della base occupazionale – di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall’eta’ anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013, l’Inps corrisponde, nei limiti delle risorse previste dal decreto, un incentivo del valore di 3.000 euro.
Tale contributo e’ elevato:
a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013;
b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013.
Premesso brevemente quanto sopra, per quanto riguarda le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi si evidenzia che l’incentivo non spetta:
– se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012
– se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).
La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Di seguito si riportano le specifiche, contenute nella circolare Inps n. 122 del 17/10/12, in ordine alla domanda di ammissione agli incentivi: la domanda potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, disponibile presso il sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
L’applicazione rilascerà un’attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, che – in caso di insufficienza delle risorse residue – individuerà gli aventi diritto agli incentivi, secondo quanto prevede il decreto ministeriale.
Successivamente verranno rilasciate le funzionalità che consentiranno di conoscere l’esito dell’istruttoria dell’Istituto.
L’Inps specifica che con successivo messaggio saranno:
– indicate le modalità con cui l’Istituto verificherà i presupposti di accoglimento delle istanze e le modalità di fruizione dell’incentivo autorizzato;
– indicate le modalità di rilevazione contabile degli incentivi
– rese note le modalità con cui sarà possibile conoscere la variazione delle risorse disponibili, in relazione alle istanze e alle autorizzazioni che interverranno.
Si rimane a disposizione in particolare per esaminare le varie posizioni interessate ad un’eventual richiesta di fruizione del finanziamento in questione.
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