Qu.I.R. (TFR in busta paga) – News 011/2015
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/03/2015 il DPCM n. 29 del 20/02/2015, inerente il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.
Il Decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, c. da 26 a 34, della Legge 190/2014 ed entrerà in vigore il 3 aprile 2015.
La norma prevede che potranno richiedere la Qu.I.R. in busta paga anche i lavoratori che abbiano già in precedenza scelto di destinare il TFR ad un Fondo Pensione o per i quali il TFR era già destinato al Fondo Tesoreria INPS: in tal caso la scelta Qu.I.R. sospende la destinazione a Fondo Pensione/Fondo Tesoreria delle quote TFR maturande dall’efficacia della scelta e in maniera irrevocabile sino a 06/2018.
Modulo di richiesta Qu.I.R. e decorrenza effetti.
Costituisce parte integrante del DPCM il modulo di richiesta (reperibile nella sezione MODULISTICA-LAVORATORE DIPENDENTE del presente sito) che dovrà essere utilizzato dai dipendenti per la richiesta di pagamento mensile della Qu.I.R.
Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti, la manifestazione di volontà esercitata dal dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione del modulo di richiesta.
I datori di lavoro che invece accedono al finanziamento effettuano la liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia della richiesta (es. richiestafatta a 05/2015, efficacia da 06/2015, erogazione dellaQu.I.R di competenza 06/2015 nel cedolino di 09/2015).
Nel seguito è riportata una sintesi dei principali elementi relativi alla Qu.I.R, introdotti dalla Legge 190/2014 e disciplinati nel DPCM 29/2015.
Segnaliamo che si è in attesa di circolari dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate che chiariscano gli aspetti applicativi della norma.
Destinatari
La norma si applica solo ai dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesipresso il medesimo datore di lavoro, adesclusione di:
- lavoratori domestici;
- dipendenti del settore agricolo;
- dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di CIGS e in deroga, se in prosecuzione della CIGS, limitatamente ai dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti art. 7 Legge 3/2012.
Natura della Qu.I.R.
La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria (IRPEF e Addizionali), non è imponibile ai fini previdenziali e non incide ai fini della verifica del limite di reddito complessivo relativo al bonus Renzi di 80 euro.
Ai fini dell’applicazione della tassazione separata dell’art. 19 del TUIR alle erogazioni TFR. la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione dell’aliquota di imposta per la tassazione del TFR.
Finanziamento (Aziende fino a 50 addetti, non tenute al versamento del TFR a Fondo Tesoreria INPS)
I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non vorranno/potranno corrispondere immediatamente con risorse proprie la Qu.I.R.ai dipendenti che ne faranno richiesta potranno optare per un accesso al credito che consiste in un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l’INPS.
Tale Fondo di garanzia sarà alimentato, tra l’altro, da un nuovo contributo a carico del datore di lavoro pari a 0,2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali riferita ai dipendenti per i quali il datore ha richiesto il finanziamento.
Il 20/03/2015 è stato siglato tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e Associazione Bancaria Italiana unAccordo quadrorelativo all’accesso al finanziamento della Qu.I.R: l’accordo quadro ribadisce, ai sensi del DPCM 29/2015, che la restituzione del prestito dovrà essere effettuata, in unica soluzione, entro il 30/10/2018.
Provvedimenti da emanare e aspetti normativi in attesa di chiarimenti
L’INPS e l’Agenzia delle Entrate devono ancora emanare le istruzioni operative relative alla Qu.I.R., comprese le nuove informazioni da fornire nell’UniEMens. Pertanto al momento non è possibile erogare la QUIR con soluzioni autonome in quanto la stessa erogazione ha specifiche caratteristiche di calcolo e di esposizione nelle denunce UniEMens, quindi è necessrio attendere ulteriori disposizioni.
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