Sostituto d’imposta: sanzioni penali sul 770/2015 – News 029/2015
Il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta è configurabile anche con riguardo alla dichiarazione del sostituto d’imposta di quest’anno, modello 770/2015. Il termine per la presentazione del modello 770/2015, relativo ai redditi 2014, è stato, infatti, prorogato al 21 settembre 2015, con conseguente slittamento del termine ultimo per presentare la dichiarazione tardiva al 20 dicembre 2015. Dalla lettura delle novità normative introdotte emerge un sostanziale inasprimento delle pene previste nei confronti del sostituto d’imposta.
Il D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 ha introdotto il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta (Modello 770).
La pena detentiva potrà variare da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di quattro anni. Nella prima versione della bozza di decreto, la sanzione era fissata da uno a tre anni; l’innalzamento allinea le sanzioni per omessa presentazione del Modello 770 a quelle di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed IVA.
Elemento soggettivo del reato
Un aspetto che deve essere evidenziato afferisce all’elemento soggettivo del reato. A differenza, infatti, del reato di omessa dichiarazione dei redditi, ai fini della consumazione del delitto di omessa presentazione del Modello 770 non è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di evadere le imposte. Sarà, quindi, sufficiente la consapevolezza da parte del datore di lavoro di commettere l’illecito descritto dalla norma.
Requisiti oggettivi
In merito ai requisiti oggettivi, il reato scatta al verificarsi di una duplice condotta omissiva: la mancata presentazione del Modello 770 nei termini di legge e l’omesso versamento di ritenute per un ammontare superiore a 50mila euro.
Sanzioni non retroattive
Il nuovo sistema sanzionatorio, evidentemente peggiorativo rispetto al precedente, troverà applicazione solo per il futuro e non avrà effetto retroattivo, in ossequio al principio del favor rei.
Si applica alla dichiarazione al 770/2015
Sul piano temporale, quanto previsto dalla nuova normativa produce effetti anche sulla dichiarazione del sostituto di imposta di quest’anno (Modello 770/2015).
Come noto, infatti, la dichiarazione si considera omessa se non presentata entro i 90 giorni successivi la naturale scadenza di legge. La consumazione del reato di omessa presentazione potrà riguardare, quindi, anche la dichiarazione attualmente in scadenza posto che il termine per la presentazione del Modello 770/2015, relativo ai redditi 2014, è stato prorogato allo scorso 21 settembre, con conseguente slittamento del termine ultimo per presentare una dichiarazione tardiva al 20 dicembre 2015. Poiché il decreto recante la novità normativa è già entrato in vigore, si deve concludere che il reato sarà applicabile anche per le omesse presentazioni del Modello 770/2015.
Omesso versamento di ritenute fiscali
Nell’ambito dello stesso decreto, si segnalano, inoltre, le modifiche introdotte al sistema sanzionatorio previsto in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Nel merito, il nuovo art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000, in vigore dal 22 ottobre, prevede che “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”. Basterà, quindi, l’omesso versamento di ritenute dovute superiore alla nuova soglia, innalzata dai precedenti 50mila euro agli attuali 150mila euro per ciascun periodo d’imposta, per far scattare il reato, a prescindere dall’aver o meno certificato le ritenute stesse. La prova della ritenuta (di cui è contestato il mancato versamento) può, quindi, anche risultare dalla sola dichiarazione del sostituto.
In applicazione del principio del favor rei, tale previsione sarà immediatamente applicabile anche per i reati commessi in precedenza che, nel caso non superino la soglia di punibilità (attualmente pari a 150mila euro), vengono ora depenalizzati.
Aggravio delle pene nei confronti del sostituto di imposta
Dalla lettura delle novità normative introdotte, emerge un sostanziale aggravio delle pene previste nei confronti del sostituto di imposta.
L’inasprimento si sostanzia soprattutto nell’ancorare il sistema sanzionatorio penale all’omessa presentazione del Modello 770, ultimo stadio del processo delle ritenute alla fonte, di cui si rileva il carattere prettamente formale rispetto all’ambito sostanziale di versamento delle ritenute. A differenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA, non è richiesto, inoltre, il dolo specifico, ma solo la consapevolezza di commettere l’illecito così come previsto dalla norma. Ciò dovrebbe portare ad una estensione dei soggetti potenzialmente coinvolti nella fattispecie delittuosa.
Un aspetto che apparentemente migliorativo rispetto al passato sembra essere l’innalzamento della soglia di punibilità per il delitto di omesso versamento delle ritenute che è stata portata a 150mila euro, a fronte dei precedenti 50mila euro di ritenute non versate. In realtà, non necessariamente la modifica si risolverà in un trattamento di maggior favore rispetto al passato in quanto, come contraltare, viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione che oggi comprende anche le ritenute non certificate.
Fonte: Ipsoa
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