A Natale contratto a chiamata per far fronte a esigenze del periodo – News 021/2011
Dall’1 dicembre al 10 gennaio è possibile utilizzare i contratti a chiamata per far fronte alle esigenze del periodo natalizio.
Quindi,in definitiva, è possibile assumere lavoratori per far fronte alle esigenze del periodo natalizio – a prescindere dall’età e dal settore di appartenenza – per eventualmente chiamarli al bisogno per tutto il mese di dicembre e fino al 10 gennaio prossimo.
Chiaramente occorre stipulare un contratto in forma scritta ai fini della prova, dove vanno indicati gli elementi previsti dalla normativa in questione.
Non bisogna, inoltre, dimenticare di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione entro il giorno antecedente l’inizio della prima prestazione lavorativa; non sarà invece necessario effettuare alcuna comunicazione ogni altra volta che si “chiamerà ” il lavoratore ad effettuare la prestazione.
Ilavoratore andrà anche registrato a Libro Unico con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori dipendenti ma con la particolarità che in caso di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, andranno registrati solo i periodi in cui avviene la chiamata con la conseguente erogazione del compenso.
Importante è, altresì, tener presente che il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte: il trattamento economico, normativo e previdenziale va riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti della stessa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità , congedi parentali.
Si ricorda, infine che è vietato l’utilizzo del lavoro intermittente:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Lascia un commento