Apprendistato. Nuove modifiche – News 006/2014
relativo al piano formativo individuale relativo alla formazione aziendale che ha, quale origine, il CCNL di riferimento e che deve essere “preparato” dal datore di lavoro entro in trenta giorni successivi all’assunzione. La formulazione adottata fa sì che la formazione effettuata dal giovane, in caso di verifica degli organi di vigilanza e del possibile intervento sanzionatorio ex art., 7 del D.L.vo n. 167/2011, possa essere provata soltanto sulla base di una verifica “nel concreto”, senza necessità di documentazione sottoscritta. Probabilmente, le aziende che sono strutturate e, comunque, che investono nella formazione degli apprendisti, continueranno a redigere e a far sottoscrivere il programma formativo che può essere desunto dai CCNL o approvato dagli Enti bilaterali, come postulato da vari CCNL.
l’art. 4, comma 1, del D.L.vo n. 167/2011 afferma ora che La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, può essere integrata (prima c’era scritto “è integrata”) con l’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, offerta dalle Regioni e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.
Così come è scritta la norma sembra togliere l’obbligo della formazione pubblica, ma ciò appare tutto da verificare, atteso che la stessa dizione non appare chiara, potendosi riferire la frase “può essere integrata” anche ad un comportamento della Regione che potrebbe offrire o non offrire la formazione pubblica. Si rendono necessari, quindi, espliciti chiarimenti anche per evitare ricorsi giudiziali o, addirittura, agli organi costituzionali.
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