Apprendistato professionalizzante senza limiti di età – News 009/2018
Il decreto attuativo del Jobs Act in materia di riordino della disciplina dei contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015) ha esteso la possibilità di assumere con apprendistato professionalizzante i titolari di un trattamento di disoccupazione, a prescindere dalla loro età anagrafica, allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale attraverso l’acquisizione di competenze nuove e aggiuntive rispetto a quelle già possedute.
Destinatari
I soggetti interessati all’assunzione sono tassativamente individuati in coloro che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento di disoccupazione, abbiano titolo ad una delle seguenti prestazioni, pur non avendola ancora percepita:
– Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
– indennità speciale di disoccupazione edile;
– indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Sono invece esclusi gli inoccupati per i quali, se di età inferiore ai 30 anni, rimane in ogni caso possibile l’assunzione con contratto professionalizzate.
Normativa applicabile
Per questa tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme del professionalizzante (a titolo esemplificativo: la possibilità di sotto inquadrare il lavoratore fino a due livelli rispetto a quanto stabilito dal CCNL per le mansioni alle quali è finalizzato il contratto; l’esclusione dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari normative e istituti) con le sole deroghe che attengono a:
– limiti di età: l’assunzione è effettuabile a prescindere dall’età anagrafica, dunque in deroga alla disciplina generale che riserva l’apprendistato professionalizzante ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti;
– disposizioni in materia di licenziamenti individuali: a differenza dell’ordinario apprendistato, il datore di lavoro non può recedere senza motivazione alla fine del periodo formativo, ma solo per giusta causa o giustificato motivo (si applicano le c.d. tutele crescenti);
– benefici contributivi a carico del datore di lavoro; la contribuzione agevolata non è mantenuta per l’anno successivo al termine del periodo formativo.
Contribuzione
La disciplina contributiva applicabile è la medesima prevista per gli apprendisti assunti in regime ordinario (ad eccezione delle specifiche deroghe espressamente stabilite dalla legge) e prevede:
– a carico del datore di lavoro, un’aliquota contributiva ridotta alla misura del 10% della retribuzione imponibile (per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, l’aliquota è ulteriormente ridotta all’1,5% nel primo anno e al 3% nel secondo anno di contratto) per tutta la durata del periodo di formazione;
– a carico del datore di lavoro, la contribuzione di finanziamento della NASpI (1,31%) e dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%);
– a carico dell’apprendista, un’aliquota contributiva ridotta (5,84%) per tutto il periodo di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro prosegue con la contribuzione ordinaria dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.
Adempimenti
Per le assunzioni in apprendistato di titolari di trattamenti di disoccupazione, oltre alla consueta comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego da effettuarsi entro il giorno precedente alla data di inizio del rapporto, il datore di lavoro interessato a fruire dello specifico regime contributivo è tenuto a comunicare all’INPS l’avvenuta assunzione.
In attesa dell’avvio di un’apposita procedura telematica, la trasmissione all’Istituto può essere effettuata mediante Cassetto bidirezionaleutilizzando il format allegato messaggio dell’INPS del 31 maggio 2017 n. 2243, contenente i dati riferiti all’assunzione.
Formazione
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire all’apprendista un’effettiva formazione secondo il piano formativo contenuto nel contratto individuale. L’onere riguarda in particolare la formazione professionalizzante, specifica del profilo formativo individuato.
L’erogazione della formazione di base e trasversale, invece, in caso di assunzione di titolari di trattamenti di disoccupazione, pone aspetti problematici sia nell’ipotesi di pregresse esperienze lavorative sia in presenza di qualificazioni e titoli abilitanti già acquisiti. Spesso si tratta infatti di “aggiornare” le competenze dell’apprendista, piuttosto che di formarlo ad un nuovo mestiere.
Fonte: Ipsoa
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