Cambia la normativa sui tirocini – News 015/2011
Con la manovra d’estate è stata modificata la normativa sui tirocini.
I nuovi tirocini possono durare al massimo sei mesi e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
L’art. 11 del D.L. n. 138/2011 ha modificato la normativa sui tirocini formativi e di orientamento per cui, a decorrere dal 13 agosto 2011, i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime.
Inoltre, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
A tale norma fanno eccezione i tirocini promossi per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi necessità o ulteriore informazione.
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