Cassa integrazione Covid-19. Rinnovo e proroga dei contratti a termine – News 009/2020
Le aziende in cassa integrazione ordinaria e in deroga che hanno ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 potranno prorogare o rinnovare i contratti a termine in scadenza, anche a scopo di somministrazione, in deroga ai limiti legali ordinariamente previsti. Viene così esteso “l’ombrello protettivo” delle misure speciali previste dal decreto Cura Italia ai rapporti di lavoro precario che, se scaduti, non avrebbero potuto godere dei trattamenti di integrazione salariale. La novità è contenuta nel disegno di legge di conversione del Cura Italia, che sembra riservare però amare sorprese per i datori di lavoro.
L’articolo 19-bis, introdotto dal Senato, autorizza i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti per l’emergenza da Covid-19 al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione e in deroga a specifiche disposizioni vigenti.
L’obiettivo del legislatore è di estendere l’ombrello protettivo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori precari che, a contratto scaduto, si sarebbero trovati privi di copertura salariale.
Le aziende che hanno richiesto la cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid19 potranno (per effetto dell’art. 19 bis) prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle previsioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
Si ricorda che la fattispecie:
– del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. – della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre, invece, quando vi è la semplice continuazione di un contratto già in essere. |
Il decreto di Aprile
Un accenno finale va fatto al “decreto aprile” in fase di elaborazione.
Secondo alcune anticipazioni di stampa, al vaglio dell’Esecutivo, oltre alla proroga della Cassa integrazione, ci sarebbe anche l’ipotesi del superamento delle rigidità del decreto Dignità in tema di contratti a termine.
In particolare, l’ipotesi avanzata è quella di sospendere, per la durata dell’emergenza, la causalità dei contratti a termine e quindi di prevedere la possibilità di essere esonerati dall’obbligo di specificare, per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi ma non eccedente i 24 mesi, una delle seguenti condizioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività , ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Fonte: Ipsoa
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