Collocamento obbligatorio disabili per aziende con almeno 15 dipendenti – Circ. 003/2014
Quale aggiornamento e revisione delle news 004/2011 e 024/2012, si ripropone di seguito una sintesi della normativa relativa al collocamento obbligatorio dei disabili previsto per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti.
Dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 68/1999) tutti i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di seguito elencate, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda:
– fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
– da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
– da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
– oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati.
Lavoratori interessati
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999 possono richiedere l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio le persone disabili non occupate, appartenenti alle seguenti categorie:
– gli invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
– gli invalidi del lavoro: persone invalide a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale con grado di invalidità superiore al 33%;
– i non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 27 maggio 1970, n. 382);
– i sordi: persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (L. 26 maggio 1970, n. 381);
– gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio: persone ex militari o civili diventati invalidi per fatti di guerra o durante il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di Enti locali, con minorazioni ascrivibili dalla prima all’ottava categoria della tabella allegata al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978).
Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assumere un disabile sorge soltanto al momento in cui si procede ad una nuova assunzione. Pertanto, nel caso specifico, l’obbligo sorge solo al momento dell’assunzione del 16° dipendente computabile.
L’art. 2 del D.P.R. n. 333/2000 ha inoltre stabilito, per i datori di lavoro appartenenti alla suddetta fascia dimensionale, che l’inserimento in azienda del lavoratore disabile possa avvenire entro 12 mesi dalla data della nuova assunzione (cioè dall’assunzione del 16° dipendente). La richiesta di avviamento al lavoro del disabile dovrà essere inviata all’ufficio competente entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine dei 12 mesi (in pratica il datore di lavoro dovrà adempiere all’obbligo di inserimento di un disabile in azienda 14 mesi dopo aver effettuato una nuova assunzione). Ma qualora durante il predetto arco temporale (12 mesi) il datore di lavoro effettui un’ulteriore assunzione l’adempimento dell’obbligo deve essere contestuale, anche prima della suddetta scadenza. Deve quindi inoltrare al competente servizio provinciale per l’impiego la richiesta di assunzione del disabile nei termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo, corrispondente alla data della seconda nuova assunzione).
Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito) per la durata dell’assenza, e quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori cessati dal servizio, se avvenute entro 60 giorni dalla cessazione. Inoltre non sono considerate nuove assunzioni quelle dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato; i contratti a termine, invece, non sono considerati nuove assunzioni soltanto se hanno durata fino a sei mesi.
A parere del Ministro del lavoro (circ. n. 41/2000) non devono essere parimenti considerate come nuove assunzioni le trasformazioni a tempo indeterminato – avvenute dopo l’entrata in vigore della legge 68/1999 – dei contratti a termine, di apprendistato.
Infine, l’obbligo di assunzione del disabile viene meno nel caso in cui – in presenza di una nuova assunzione cui fa seguito, repentinamente, la cessazione dal servizio di un altro dipendente o le dimissioni del nuovo assunto – venga immediatamente ripristinato il precedente organico e non si dia luogo a sostituzione entro un congruo termine, che potrebbe individuarsi in 60 giorni dalle predette cessazioni (ML circ. n. 41/2000).
I soggetti obbligati di cui sopra (e pertanto anche le aziende con 15 dipendenti computabili al 31/12 di ciascun anno, anche se non hanno l’obbligo di assunzione del disabile) devono inviare per via telematica il prospetto informativo (denuncia collocamento obbligatorio) al Servizio Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego, entro il 31 Gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 Dicembre dell’anno precedente (Art. 5 del Decreto Ministeriale 2 novembre 2010 – G.U. 23 novembre 2010, n. 274).
I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.
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