Congedo parentale straordinario Covid-19 – News 010/2020
Il decreto Cura Italia, già convertito in legge, e il successivo decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) hanno introdotto una serie di misure a tutela delle famiglie dei lavoratori colpiti dalla emergenza sanitaria da Coronavirus con riferimento sia alla riduzione dell’attività lavorativa che all’esigenza concreta di conciliare lavoro e famiglia in questi mesi di chiusura delle strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale.
Congedo straordinario Covid-19
Il congedo parentale straordinario introdotto dal decreto “Cura Italia” spetta ai genitori di figli di età fino a 16 anni ma prevede l’erogazione di una specifica indennità soltanto nel caso in cui l’età dei figli non superi 12 anni. Questo specifico congedo deve essere fruito durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
N.B. Il limite di età non si applica se il figlio ha una disabilità grave ed è iscritto ad una scuola o ospitato in un centro assistenziale.
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La durata del congedo è pari a 15 giorni per nucleo familiare (a prescindere dal numero dei figli) e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, a giorni alterni: il limite complessivo di 15 giorni è comunque riferito alla coppia.
La fruizione può avvenire anche per singole giornate ma non ad ore, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, giorni di permesso 104, ecc.). Il decreto Rilancio (art. 72) ne ha raddoppiato la durata, portando il complessivo congedo a 30 giorni, da fruire entro il 31 luglio 2020.
La legittima fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare il genitore non richiedente, iscritto nello stesso stato di famiglia, non sia:
‐ beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
‐ disoccupato ovvero privo di impiego che abbia reso, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego. Si considera disoccupato anche un lavoratore dipendente con un reddito inferiore a 8.145 euro e un lavoratore autonomo con un reddito inferiore a 4.800 euro.
Nel caso di genitori separati o divorziati, con affido esclusivo del figlio e non residente nella stessa abitazione dell’altro genitore, è possibile fruire del congedo COVID-19 a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.
Casi di compatibilità e cumulabilità
Il congedo COVID-19 è compatibile nel caso in cui l’altro genitore:
– sia assente da lavoro per malattia o maternità/paternità in presenza di altri figli presenti nel nucleo familiare;
– presti lavoro agile;
– sia in ferie o aspettativa non retribuita;
– lavori con contratto part-time o intermittente;
– sia soggetto alla sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19;
– fruisca, anche per lo stesso figlio, dei permessi ex legge 104;
– stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del prolungamento del congedo parentale, previsto dall’articolo 33, del Decreto legislativo n. 151/2001.
Fonte: Ipsoa
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