Contratto di Lavoro Intermittente o a Chiamata – News 007/2012
Di seguito si evidenziano le principali caratteristiche del lavoro a chiamata (detto “lavoro intermittente”).
Si tratta di un particolare modello di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro.
In particolare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 276/2003, con il contratto di lavoro intermittente un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa chiamando, appunto, il lavoratore ad effettuare le lavorazioni nei limiti indicati dalla legge. Caratteristica principale del lavoro intermittente è l’alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa della chiamata da parte del datore di lavoro (la c.d. disponibilità ) e fasi in cui vi è effettiva prestazione di lavoro. Il datore di lavoro, nel richiedere la prestazione lavorativa, dovrà rispettare comunque il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno.
Il lavoratore pur rendendosi disponibile a tale tipologia di lavoro non è però sempre obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ma può scegliere se vincolarsi o meno. Esistono, infatti, due tipologie di contratto di lavoro intermittente:
1) lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di disponibilità (o con garanzia di disponibilità ). In tal caso il lavoratore si obbliga a restare a disposizione del datore di lavoro, a tempo indeterminato o a termine, per effettuare prestazioni lavorative in maniera intermittente, cioè quando il datore stesso le richieda. In cambio del vincolo di disponibilità assunto egli riceve una indennità di disponibilità (v. in seguito);
2) lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità . In questa fattispecie il prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro, e dunque non matura il diritto all’indennità correlata all’impegno di disponibilità , bensì solo la retribuzione per il lavoro eventualmente prestato.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni:
1) di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 34, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003);
2) rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età , anche pensionati, indipendentemente dal tipo di attività svolta (art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003);
3) in mancanza dei requisiti di cui sopra, il lavoro a chiamata può essere svolto per altre qualifiche espressamente previste dal Ministero del Lavoro (quali ad esempio, fattorini, portieri, personale addetto ai pubblici esercizi, magazzinieri, ecc.)
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34, D.Lgs. n. 276/2003 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità , eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità , ove prevista. Il trattamento economico da erogare al lavoratore non è “libero” e non può essere inferiore a quello previsto dal Ccnl di riferimento per la sua qualifica, pertanto è necessario applicare le retribuzioni contrattualmente previste;
d) Nel contratto deve essere specificata la modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandata) oppure in forma orale. Deve altresì essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavoratore come anche il termine entro il quale farla pervenire al datore di lavoro;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità . Sono applicabili le norme previste per il contratto di lavoro subordinato; pertanto il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un prospetto paga, secondo le disposizioni previste in materia, contenente gli elementi retribuiti come gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione nonché le eventuali trattenute.
Il contratto di lavoro a chiamata è un contratto di lavoro dipendente a tutti gli effetti e il dipendente assunto ha gli stessi diritti ed obblighi di un qualsiasi lavoratore, nonchè matura tutti gli oneri accessori quali tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e trattamento di fine rapporto, ovviamente in proporzione all’orario svolto.
All’inizio del rapporto di lavoro dovrà essere seguita la stessa procedura per l’assunzione prevista per la generalità dei dipendenti (comunicazioni di assunzione al centro per l’impiego, ecc.), come per qualsiasi variazione, trasformazione, nonchè per la cessazione del rapporto.
Come già riportato sopra, il contratto di lavoro intermittente si presenta in una duplice versione, rispettivamente, con o senza l’obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità a seconda che il lavoratore si vincoli o meno a rispondere alla chiamata.
L’indennità di disponibilità copre i periodi durante i quali il lavoratore rimane in attesa di utilizzazione garantendo la sua disponibilità al datore di lavoro.
L’obbligo di rispondere alla chiamata deve essere espressamente pattuito nel contratto di lavoro intermittente.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro da parte del prestatore che si è obbligato contrattualmente, ricevendo l’indennità di disponibilità , può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
La misura dell’indennità mensile di disponibilità , divisibile in quote orarie, viene stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato (minimo, contingenza, E.D.R., ratei mensilità aggiuntive).
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