Contributo addizionale ASPI a carico aziende dal 01/01/2013 – News 004/2013
In riferimento alla news 019/2012 pubblicata il 26/07/2012, si riepiloga in dettaglio quanto previsto relativamente al contributo addizionale ASPI in vigore dal 01/01/2013.
Per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato in essere alla data del 1° gennaio 2013 è dovuto dai datori di lavoro un contributo addizionale pari all’1,40% (art. 2, comma 28, L. 28 giugno 2012, n. 92).
Tale contributo non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:
– lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
– lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
– lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Restituzione del contributo addizionale.
Il contributo addizionale ASPI, nel limite di 6 mensilità , viene restituito in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In caso di assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a termine, dalle 6 mensilità occorre detrarre i mesi trascorsi dalla fine del contratto a termine e la nuova assunzione a tempo indeterminato. L’assunzione a tempo indeterminato oltre i 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine quindi non è incentivata.
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