Contributo Aspi di licenziamento: chiarimenti Inps mess. 10358 del 27/06/13 – News 024/2013
Con il Messaggio n. 10358 del 27/06/2013, l’INPS fornisce chiarimenti tardivi in merito all’applicazione del contributo ASPI di licenziamento.
Viene ribadito che la Legge 92/2012 ha introdotto un nesso tra il contributo di licenziamento e il teorico diritto all’indennità ASPI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento del contributo di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità , a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Oggetto dello stesso argomento sono le news di cui ai seguenti link del ns. sito:
https://www.studioleandroguidi.it/news/contributo-sui-licenziamenti-chiarimenti-circ-inps-442013-news-0152013/
e https://www.studioleandroguidi.it/news/contributo-licenziamento-dipenenti-a-tempo-indeterminato-l-92-2012-art-2-news-008-2013/
Periodo di prova
Laddove il datore di lavoro receda dal rapporto e detta interruzione generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASPI, il contributo di licenziamento è dovuto.
Anzianità aziendale
L’anzianità aziendale è quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
A conferma di detta tesi, la legge prevede che, nell’anzianità siano inclusi anche i periodi a termine, solo laddove sia intervenuta la trasformazione del rapporto di lavoro (quindi in assenza di soluzione di continuità ).
Nei casi di interruzione del rapporto di lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex articolo 2112 Codice Civile, deve essere considerata nell’anzianità aziendale la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente.
Non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale i periodi non lavorati:
- dai lavoratori intermittenti (con o senza indennità di disponibilità );
- per aspettativa non retribuita;
- per congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, c. 5 del D.Lgs 151/2001.
L’Inps fornisce inoltre chiarimenti in merito ai rapporti di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato licenziati nel 2013 con calcolo del contributo ASPI di licenziamento e successivamente riassunti a tempo indeterminato e nuovamente licenziati: in questo caso l’Isitituto conferma che il contributo di licenziamento è nuovamente dovuto, conteggiando solo i mesi del nuovo rapporto di lavoro ai fini del calcolo del contributo stesso.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non è ben chiaro se nel conteggio dell’anzianità aziendale devono essere conteggiati tutti i rapporti a tempo indeterminato (a prescindere dalla causa della cessazione del rapporto) oppure solo i rapporti che avrebbero dato diritto teorico all’Aspi o disoccupazione (fino al 2012). Al quesito “come procedere nel conteggio dei 36 mesi di anzianità per il calcolo del contributo Apsi di licenziamento nel caso di dipendente riassunto più volte dalla stessa ditta?”, la Direzione Centrale dell’INPS non ha invece ancora fornito alcun chiarimento e pertanto, per il momento, nel conteggio dell’anzianità aziendale utile al contributo ASPI di licenziamento, la scelta della maggior parte dei contribuenti è stata quella di non considerare i precedenti rapporti di lavoro.
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