Contributo licenziamento dipendenti a tempo indeterminato (L. 92/2012, art. 2) – News 008/2013
In tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti dal 01/01/2013, i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. In particolare la norma prevede infatti che chi licenzia un lavoratore assunto a tempo indeterminato deve pagare all’Inps anche una “somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Ai sensi dell’art. 2, c. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. n.167/2011. Fino al 31/12/2016, sono previste delle esclusioni, ma ad oggi non è ancora stata emanata la Circolare INPS con i chiarimenti necessari per il calcolo e il versamento del contributo di licenziamento dei dipendenti a tempo indeterminato (es. come effettuare il conteggio dei mesi per cui il contributo deve essere calcolato, non è nota la modalità di esposizione sull’UniEMens, ecc.).
Per colf e badanti no all’indennità di licenziamento
In arrivo una circolare esplicativa del Ministero del lavoro che esonera i datori di lavoro domestico a versare il cd. “contributo di licenziamento”, introdotto dalla riforma Fornero dal 1° gennaio 2013 per finanziare l’Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Salve le famiglie, ora escluse dal pagamento dell’indennità di disoccupazione in caso di licenziamento delle collaboratrici domestiche. Annunciata, infatti, da più parti l’emanazione di una circolare del Ministero del lavoro che interpreta restrittivamente le disposizioni della legge 92/2012 (comma 31 dell’articolo 2) in relazione alla cosiddetta indennità di licenziamento.
Ad una prima lettura sembrava che l’ambito di applicazione fosse esteso a tutti i datori di lavoro, quindi anche i datori di lavoro domestico. Ora la precisazione dei tecnici del Ministero.
L’Assindatcolf aveva denunciato i rischi di tale previsione su famiglie e anziani, che anche nei casi di licenziamento per giusta causa, e indipendentemente dalle ore previste dal contratto, avrebbero divuto versare fino a 1450 euro.
Si attende in merito un comunicato ufficiale.
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