Credito d’imposta (bonus 80 euro). Art. 1 DL 66/2014. Ulteriori indicazioni. News 015/2014
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014 il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 contenente alcune misure in materia di riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati con reddito non superiore a 26.000 euro per il solo anno 2014.
In attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico, l’art. 1 del D.L. n. 66/2014, concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E del 28/04/2014 contenente i primi chiarimenti operativi per l’applicazione del credito d’imposta spettante ai lavoratori dipendenti ed assimilati (art. 1 DL 66/2014).
Per l’anno 2014 il credito d’imposta annuo spetta come segue :
- reddito complessivo fino a 24.000 euro: 640 euro
- reddito complessivo annuo compreso tra 24.000 e 26.000 euro: 640 * (26.000 meno reddito complessivo annuo) / 2000.
Il credito d’imposta deve essere rapportato al periodo di lavoro: se il rapporto di lavoro non dura per l’intero anno, l’importo di 640 euro deve essere ragguagliato al periodo effettivo di durata dello stesso, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
Una volta determinato l’importo del credito d’imposta, lo stesso deve essere corrisposto in quote mensili.
Il credito riconosciuto al lavoratore è esente da contributi e da imposte, non confluisce nell’imponibile di TFR, ma aumenta semplicemente il netto della busta paga.
Non costituendo retribuzione per il lavoratore, il credito non incide sul calcolo dell’IRAP dei soggetti eroganti.
Il credito è riconosciuto, in via automatica, dal sostituto d’imposta in busta paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. A tal fine, il sostituto d’imposta, utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel caso in cui per l’anno 2014 sia dovuta l’IRPEF dopo aver applicato le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato. Questo significa che, anche qualora l’imposta dovesse essere azzerata per effetto di detrazioni per carichi di famiglia o di detrazioni per oneri, il credito d’imposta è comunque riconosciuto. Viceversa se l’IRPEF lorda dovesse essere assorbita completamente dalle detrazioni di lavoro dipendente, il credito non spetta.
I contribuenti senza sostituto d’imposta (es. colf, lavoratori cessati prima del mese di 05/2014), titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati rientranti tra i beneficiari, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 (modello Unico o 730 2015).
I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi derivanti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.
Come precisato nel comunicato stampa del 7 maggio 2014, il bonus di 80 euro verrà riconosciuto ai lavoratori dipendenti e assimilati in busta paga, a partire da Maggio, senza necessità di effettuare alcuna domanda. Infatti, al fine di consentirne una rapida fruizione, il credito sarà erogato direttamente dai datori di lavoro ai beneficiari che ne hanno i requisiti, e pertanto, come previsto dal DL 66/2014, riconosciuto in via automatica; tuttavia, a fronte di situazioni particolari, è possibile richiedere al dipendente le informazioni necessarie ovvero:
- reddito presunto annuo maggiore o minore di 26.000 euro;
- eventuale rinuncia del lavoratore al credito, in quanto ritiene di non disporre dei requisiti necessari.
Per quanto riportato al punto precedente è possibile effettuare il download del modulo “COMUNICAZIONE REDDITI CREDITO DL 66-2014” nella sezione “Modulistica-Aziende” di questo sito al seguente link: https://www.studioleandroguidi.it/?wpfb_dl=84 , da consegnare al personale interessato con situazioni particolari, al fine di conoscere il reddito complessivo presunto per l’annno 2014 oppure l’eventuale rinuncia al credito di imposta da parte degli interessati stessi. Per i casi suddetti è necessario far compilare e firmare ed inviare al ns. Studio copia del modulo di scelta entro i tempi di elaborazione dei compensi relativi al mese di Maggio.
Con la risoluzione n. 48/E del 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che consentirà, ai sostituti d’imposta che erogano il bonus irpef, di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, le somme riconosciute in busta paga ai lavoratori dipendenti e assimilati. Per consentire ai datori di lavoro il recupero di quanto corrisposto ai beneficiari è stato, dunque, istituito dall’ Agenzia delle Entrate l’apposito codice tributo 1655, da utilizzare in compensazione mediante F24. Tale codice, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”, dovrà essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate in una sua circolare, riporta inoltre:
“Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014”.
L’interpretazione di apertura dell’Agenzia delle Entrate sull’avvio dell’erogazione del credito “a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno” è dettata da numerose ragioni, che non sono esclusivamente tecniche.
In sintesi, tra le altre ragioni vi sono dubbi normativi che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2014 non ha chiarito tra i quali:
- gestione di rapporti di lavoro contemporaneo (es. collaborazioni, part-time, lavorato a chiamata): quale sostituto eroga il credito d’imposta e con quali modalità;
- collaborazioni con erogazione plurimensile dei compensi: qual è la periodicità di erogazione del credito d’imposta;
- incapienza di ritenute e di contributi (es. ditte di piccole dimensioni con lavoratori con agevolazioni contributive, in maternità, in CIG a zero ore): con quali criteri erogare il credito ai beneficiari;
- recupero del credito d’imposta non spettante: come versare il credito recuperato;
- implicazioni sul CUD e sul 770/S dei redditi 2014;
- ripercussioni dell’erogazione del credito d’imposta nel calcolo della capienza delle ritenute per il rimborso dei crediti 730.
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