Decreto dignità. Nuova normativa contratti a tempo determinato – News 012/2018
A partire dal 1° novembre 2018 è entrata in vigore la nuova disciplina sui contratti a termine introdotta dal decreto Dignità. Datori di lavoro e professionisti sono, quindi, chiamati a fare i conti con una nuova modalità di organizzazione del lavoro alla luce anche dei dubbi generati dalla nuova normativa.
La nuova disciplina relativa al contratto a tempo determinato, a regime per tutti dal 1° novembre 2018, ha previsto che il primo non può avere una durata superiore a 12 mesi. Si può raggiungere i 24 mesi ma occorre in questo caso la presenza di una delle seguenti condizioni che vadano a soddisfare esigenze:
– temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– di sostituzione di altri lavoratori;
– connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Tali requisiti sono altresì richiesti allorquando il periodo di dodici mesi venga superato per effetto di proroghe ed in tutti i casi di rinnovo (a prescindere dalla durata del contratto di lavoro pregresso).
Accanto a tale modifica, è stato ridotto il periodo massimo di occupazione da 36 a 24 mesi.
Si tratta del periodo di occupazione a tempo determinato tra i medesimi soggetti da calcolarsi tenendo conto di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti anche attraverso le missioni mediante l’utilizzo di contratti di somministrazione, aventi per oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.
A regime anche il numero massimo di 4 proroghe possibili, rispetto alle 5 già previste.
Fonte: Ipsoa
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