Decreto Irpef. Bonus 80 euro in busta paga – News 014/2014
Con la pubblicazione in G.U. del 24 aprile 2014, del D.L. n. 66, in vigore dal 24 aprile 2014, diventa pienamente operativo il bonus Irpef per i lavoratori dipendenti. Rispetto alle bozze iniziali del D.L., la versione ufficiale abbassa la platea dei beneficiari (vi rientrano i dipendenti con redditi sino a 26.000 euro), innalza il beneficio (il bonus “pieno” di 80 euro spetta sino a 24.000 euro di reddito) e specifica che va rapportato al periodo di lavoro dell’anno.
Soggetti interessati
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Tutti colori i quali percepiscono:
– redditi di lavoro dipendente, eccetto le pensioni (art. 49, comma 2, lett. a) TUIR);
– alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR),
e sempre che l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
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Bonus spettante
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– 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
– 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
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Modalità di erogazione
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Il bonus è automatico e va rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
E’ erogato dal sostituto d’imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, a partire dal primo periodo di paga utile.
Il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
L’importo del credito riconosciuto va indicato nel CUD.
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Periodo di applicazione
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Periodo d’imposta 2014.
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Il bonus spetta solo ai percettori di reddito di lavoro dipendente e ad alcune categorie di soggetti con redditi assimilati a lavoro dipendente.
Infatti, potranno beneficiare della misura coloro i quali percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati (sono escluse i redditi per attività intramoenia, le indennità e gettoni per cariche pubbliche, le prestazioni di previdenza complementare e gli assegni periodici al coniuge).
Occorrerà, però, il verificarsi di due condizioni:
1) l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti “a Irpef zero” o “incapienti”); non incidono ai fini del suddetto calcolo le altre tipologie di detrazione, quali quelle per familiari a carico;
2) il reddito complessivo non dovrà essere superiore a 26.000 euro.
Detto in altri termini, sono esclusi coloro i quali percepiscono redditi inferiori a 8.145 euro (limite di reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l’Irpef lorda) e superiori a 26.000 euro.
Resta confermata l’esclusione dei pensionati e dei titolari di partita IVA per i quali sono allo studio altre misure.
Il bonus (che, si ricorda, non concorre alla formazione del reddito) è di importo pari:
– a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
– a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
In quest’ultimo caso la formula da applicare sarà:
bonus spettante = 640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000]
Inoltre, l’importo spettante va rapportato al periodo di lavoro del dipendente durante il 2014.
In altre parole, soffermando l’attenzione sull’importo massimo spettante, pari a 640 euro, in realtà, quanto dovuto per ogni mese, supponendo un rapporto di lavoro continuativo per tutto il 2014, è pari a 53,33 euro (640/12).
Come si dirà meglio di seguito, però, il bonus spetta da maggio a dicembre nella misura fissata dalla norma (massimo 640 euro): ciò vuol dire che il sostituto d’imposta dovrà dividere quanto spettante per i mesi di lavoro (8 da maggio a dicembre) e quindi: 640/8=80 euro mensili in caso di rapporto continuativo nel 2014.
Il rapporto al periodo di lavoro, se non esplica effetti in caso di lavoro continuativo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ha, invece, ripercussioni nei calcoli in caso di interruzione del lavoro dopo maggio o di assunzione in corso d’anno.
Resta anche da chiarire se il rapporto va fatto a mesi o, come accade per le detrazioni di lavoro, a giorni.
Per capire meglio tale meccanismo si rimanda all’esempio in fondo.
Il bonus è automatico e va calcolato ed erogato dal sostituto d’imposta.
Ai fini del calcolo di quanto spettante, occorre seguire un iter che viene sintetizzato di seguito.
In primo luogo, occorre tener d’occhio due valori che possono divergere anche di molto, valori a cui sono legate le condizioni per fruire del bonus
Da un lato, il bonus spetta se l’imposta lorda sui redditi interessati (lavoro e assimilati) è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente spettante.
In pratica, la prima condizione da verificare è:
Irpef lorda su redditi di lavoro dipendente e assimilati > detrazioni lavoro dipendente
Si tenga conto che mentre per la determinazione dell’imposta lorda si deve considerare solo il reddito di lavoro dipendente, per la determinazione delle detrazioni, ai sensi dell’art. 13, comma 1 TUIR, il parametro di calcolo è il reddito complessivo.
Fatto ciò, il sostituto d’imposta deve determinare il reddito complessivo del dipendente per capire se lo stesso rientra o meno delle suddette fasce di reddito.
Ciò potrà non essere agevole in quanto, siccome la misura nasce in corso d’anno e termina al 31 dicembre 2014, il sostituto d’imposta dovrà stimare il reddito che andrà ad erogare sino alla fine dell’anno, facendo, mese per mese, il calcolo in base al reddito stimato.
Se ciò può essere relativamente semplice in soggetti con rapporto di lavoro “stabile”, lo stesso non può dirsi per tutti coloro i quali hanno rapporti di lavoro che variano nel corso d’anno (si pensi ai lavoratori a progetto) e per coloro che, ad esempio, cessano il rapporto prima del 31 dicembre 2014.
In pratica, il calcolo che verrà fatto mese per mese non potrà che essere una stima, più o meno attendibile, stima che poi dovrà essere verificata a conguaglio a fine anno o a fine rapporto di lavoro se si verifica prima del 31 dicembre 2014.
Non è dunque detto che qualche dipendente non si trovi a dover restituire parte del bonus che ha “indebitamente” percepito.
Sul punto sarà necessario che l’Agenzia delle entrate si esprima con tempestività.
Un ultimo aspetto da chiarire riguarda il valore di reddito da tener presente: la norma parla di “reddito complessivo”: con tale locuzione si intende il reddito del contribuente comprensivo non solo di quello di lavoro dipendete, ma anche di tutti gli altri redditi soggetti a Irepf.
Ciò rappresenta ulteriori complicazioni in capo al sostituto d’imposta che deve reperire i dati reddituali del dipendente prima di procedere con il calcolo.
A ciò si aggiunge che non si può scegliere o meno di ricevere il bonus: esso è automatico e scatta al verificarsi delle condizioni di legge, senza possibilità per il dipendente di scegliere se riceverlo o meno.
Per quanto riguarda gli adempimenti del sostituto d’imposta, le regole sono le seguenti:
– il sostituto d’imposta procede al calcolo del bonus spettante e lo eroga in automatico al dipendente a partire dalla prima busta paga utile (si presume la busta paga di maggio);
– l’importo da erogare viene reperito dal monte ritenute fiscali (in pratica si procede alla compensazione);
– se l’importo è insufficiente, si preleva la somma necessaria dai contributi previdenziali;
– il bonus erogato al dipendente si dovrà poi indicare nel CUD 2015.Fonte: Ipsoa
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