Detassazione premi 2011. Chiarimenti – Circ. 010/2011
La circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, n° 3/E del 14/02/2011, fornisce gli attesi chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per l’anno 2011 sulle erogazioni di premi aziendali finalizzati ad incrementi di produttività , di qualità , di redditività , ecc.
Dalla lettura testuale della Circolare 3/E, emergono i seguenti aspetti che riducono fortemente l’ambito di applicazione per il 2011:
– il presupposto per applicare la detassazione sembra essere che le erogazioni premiali devono essere espressamente disciplinate dagli accordi territoriali o aziendali;
– la stipula degli accordi aziendali presuppone la presenza sindacale (ne sono esclusi ad esempio le piccole imprese e gli studi professionali). Per le aziende prive di sindacati è ammesso il recepimento dei contratti territoriali senza necessariamente avere un confronto sindacale diretto.
Visto quanto sopra pertanto la suddetta circolare esclude, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
L’accordo collettivo sottoscritto non è soggetto ad alcuna particolare formalità in quanto viene espressamente esclusa la strada del deposito presso la sede della Direzione provinciale del lavoro, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, ma è sufficiente che le somme oggetto di imposta sostitutiva tassate al 10% “siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova“.
Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è sufficiente l’attestazione del datore di lavoro nel CUD dei lavoratori che:
– le somme erogate sono correlate a incrementi di produttività , qualità , redditività , innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
– siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornirne prova.
La detassazione degli importi sopra citati si concretizza nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% in favore dei dipendenti che nel corso del 2010 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente fino ad un massimo di € 40.000 lordi. Il “plafond” fissato dal Legislatore oltre il quale viene meno la tassazione agevolata, è fissato in € 6.000 annuali, sempre lordi.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
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