Riforma lavoro – Dimissioni: efficacia dal 18/07/2012 – News 023/2012
Con la riforma del lavoro, L. 92/2012, l’efficacia delle dimissioni presentate dal personale dipendente a partire dal 18/07/2012 (data di entrata in vigore della legge), è sospensivamente condizionata alla procedura di convalida effettuata presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso i Centri per l’Impiego territorialmente competenti; i lavoratori dipendenti dovranno infatti recarsi presso la competente Direzione Territoriale, muniti di lettera di dimissioni, al fine di far apporre la convalida alle stesse. La convalida dovrà essere successivamente consegnata al datore di lavoro.
In alternativa alla suddetta procedura, come da ultimi chiarimenti, l’efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori, in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, che i datori di lavoro sono obbligati ad inviare al centro per l’impiego entro 5 giorni dalla cessazione stessa; in questa ipotesi i lavoratori dovranno apporre la firma di cui sopra semplicemente davanti al proprio datore di lavoro, il quale dovrà conservare tale documento firmato unitamente alla lettera di dimissioni.
Con decreto del Ministro del lavoro, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012, dopo aver esplicitato che quanto introdotto dalla legge n. 92/2012 trova applicazione solo per dimissioni e risoluzioni consensuali avvenute dal 18 luglio 2012 in poi, in ottica di semplificazione, afferma se le dimissioni o la risoluzione consensuale sono il risultato di una conciliazione amministrativa, sindacale o giudiziaria – ma si ritiene anche di un accordo collettivo aziendale – non occorre procedere alla convalida. Ciò in quanto tali sedi offrono le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la nuova normativa.
Per quanto riguarda le convalide effettuate presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, va poi evidenziato che le stesse dovranno effettuarsi senza particolari formalità istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione di volontà dei lavoratori a cessare il loro rapporto di lavoro.
Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida, ovvero alla sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra, il rapporto di lavoro si intende risolto, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni di calendario dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le Sedi di cui all’art. 4, ovvero all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21. La comunicazione contenente l’invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata al centro per l’impiego, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
Pertanto le dimissioni sono inefficaci qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito di cui sopra entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale (art. 4, comma 22, L. n. 92/2012).
Nei sette giorni di cui all’art. 4, comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni. La revoca può essere comunicata in forma scritta (seppure è ammessa anche la comunicazione in forma non scritta). Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effettuo delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
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