Dimissioni – nuova convalida telematica – News 016/2016
Dal 12 marzo 2016 è entrata in vigore la nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il dipendente, nei casi di cui sopar, dovrà compilare in autonomia il modello telematico da trasmettere al datore di lavoro tramite posta elettronica, anche certificata, ed alla Direzione territoriale del lavoro competente o, in alternativa, rivolgersi a soggetti terzi che possano garantire la regolarità del procedimento. Il mancato utilizzo della procedura comporterà l’inefficacia di ogni altra forma di comunicazione delle dimissioni o del recesso.
L’articolo 26 del D.lgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act, ha introdotto la procedura obbligatoria che deve essere seguita dal lavoratore nei casi di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Anche la nuova formulazione normativa, come le precedenti, prevede una procedura rinforzata, l’intento della quale è quello di garantire l’effettiva volontarietà delle dimissioni o della consensualità del recesso dal contratto di lavoro.
Una ulteriore salvaguardia a garanzia del lavoratore, è la possibilità di revocare le dimissioni o il recesso entro 7 (sette) giorni dalla trasmissione del modulo. Anche la volontà di revoca deve essere comunicata tramite la nuova procedura.
La nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni on line e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro potrebbe rivelarsi una complicazione sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. La riforma pone numerosi interrogativi e problematiche di natura pratica, oltre a comportare nuovi costi e maggiori rischi di contenzioso.
Procedura obbligatoria
Il dipendente:
– compila in autonomia il modello telematico che viene trasmesso al datore di lavoro tramite posta elettronica, anche certificata, ed alla DTL competente. In questa ipotesi deve essere stata effettuata da parte del dipendente l’abilitazione ai servizi telematici dell’INPS che prevedono il possesso del PIN. In assenza, l’abilitazione deve essere effettuata esclusivamente dal lavoratore dal portale www.inps.it
– si rivolge ad uno dei soggetti abilitati, obbligati ad accertare l’identità del lavoratore, i quali provvedono alla compilazione del modulo di dimissione o di recesso e ne curano la trasmissione con le proprie credenziali tramite il servizio cliclavoro. I soggetti abilitati, individuati dalla norma, che possono compilare il modello per conto del lavoratore sono:
– gli studi professionali;
– i patronati
– le organizzazioni sindacali
– gli enti bilaterali
– le commissioni di certificazione.
Il lavoratore si può rivolgere a qualsiasi soggetto abilitato del territorio nazionale indipendentemente dal luogo nel quale si svolge il contratto di lavoro che vuole interrompere.
A tale proposito si comunica il nostro Studio, a partire dal mese di Ottobre 2016, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 24/09/2016 n. 185, alla predisposizione, per conto dei dipendenti su tutto il territorio nazionale, della convalida telematica delle dimissioni.
Pertanto per tutti i lavoratori dipendenti su tutto il territorio nazionale da aziende private e che vorranno avvalersi di tale servizio, sarà sufficiente inviare al seguente indirizzo: paghe@studioleandroguidi.it , direttamente da parte dei dipendenti stessi, il modulo di delega debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, allegando un documento di identità valido e riportando nel modulo il proprio indirizzo mail, oltre all’indirizzo mail pec del datore di lavoro.
In questo modo non sarà più necessario da parte dei lavoratori recarsi personalmente ai centri autorizzati o comunque predisporre tale adempimento direttamente, con notevole risparmio di tempo e risorse.
Si comunica che il costo per tale servizio è di € 25,00 (iva e cap compresi) da corrispondere anticipatamente tramite bonifico bancario su conto corrente presso Banca Popolare di Spoleto – Iban IT89V0570413700000000242700
Il datore di lavoro riceverà la comunicazione sulla propria PEC, mentre la DTL, invece, la troverà presente nel proprio cruscotto informatico.
Il modello sarà numerato in modo automatico e univoco dal servizio telematico e conterrà anche la data dell’invio (marca temporale). Per i rapporti di lavoro iniziati prima dell’anno 2008 è necessario conoscere i dati relativi al rapporto in essere che devono essere inseriti nelle sezioni “2 e 3” mentre per quelli iniziati dall’anno 2008 sarà sufficiente il codice fiscale del datore di lavoro e scegliere il rapporto di lavoro da cessare. È, in ogni caso, indispensabile conoscere un indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro nel quale verrà inviato il modulo di dimissione o di recesso.
Il mancato utilizzo della procedura comporterà l’inefficacia di ogni altra forma di comunicazione delle dimissioni o del recesso.
Limiti di applicazione
Sono interessati dalla nuova disciplina le risoluzioni di contratti di lavoro subordinato determinate da dimissioni anche per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenute nelle sedi protette previste dal quarto comma dell’articolo 2113 del codice civile nonché presso le sedi delle Commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il Ministero del lavoro conferma, indirettamente, che la nuova disciplina non si applica:
– alle risoluzioni di contratti di lavoro parasubordinato
– alle risoluzioni di associazioni in partecipazione con apporto di lavoro
– alle risoluzioni di rapporti di lavoro domestico
– alle risoluzioni avvenute nell’arco temporale che va dalla data della gravidanza fino al terzo anno di vita del bambino, ovvero entro tre anni dalla data di affidamento o adozione. In tali ipotesi, le risoluzioni dovranno comunque essere convalidate presso il servizio ispettivo della Direzione territoriale del lavoro competente.
– alle risoluzioni avvenute durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096 c.c.;
– alle risoluzioni di rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato dalla legge speciale del Codice della Navigazione;
– alle risoluzioni di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Nessun intervento del datore di lavoro
Sia la norma base, sia il regolamento di attuazione che la circolare del Ministero del lavoro n. 12 del 2016, non prevedono interventi da parte del datore di lavoro che prenderà atto delle comunicazioni, dimissioni o recesso e revoca, che riceverà nella propria cesella di posta elettronica.
In assenza di espliciti riferimenti, i 7 giorni di tempo entro i quali può essere effettuata la revoca non incidono sul periodo di preavviso che decorre dal giorno delle dimissioni o recesso. Si deve osservare che la revoca è unicamente una condizione di tutela del lavoratore dimissionario o che abbia receduto.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio, oltre alla inefficacia della comunicazione irrituale, il datore di lavoro può essere passibile di una sanzione minima di € 500 fino a 30.000 qualora alterasse i moduli.
Rilevanza della data di ricezione
Le dimissioni costituiscono un atto recettizio che assumono pertanto efficacia giuridica nel momento in cui entrano nella sfera di conoscenza del destinatario ovvero datore di lavoro.
Di conseguenza, la data di ricezione della PEC costituisce la data di decorrenza del preavviso ovvero della risoluzione qualora il lavoratore non abbia inteso risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
Le date sono rilevanti anche ai fini delle comunicazioni obbligatorie di risoluzione del rapporto di lavoro entro cinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si fa presente che la data da indicare nel modulo da compilare per le dimissioni on line è quella di decorrenza delle dimissioni, ovvero quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto, la data da inserire sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
Possibili criticità e mancato utilizzo della procedura online e licenziamento disciplinare
Fermo restando che si possono riscontrare dubbi interpretativi, si possono individuare delle potenziali criticità riferite:
o alla procedura, che presuppone una buona familiarità con gli strumenti e le procedure informatiche della quale moltissimi lavoratori non sono in possesso
o alla possibilità che il datore di lavoro riceva le dimissioni verbali o che il lavoratore si renda irreperibile senza avere comunicato nulla o dopo avere inviato una comunicazione irrituale. Nel silenzio della norma, data l’inefficacia di prassi diverse da quelle previste dalla procedura, al datore di lavoro non resta che attivare le procedure connesse al licenziamento disciplinare con le possibili difficoltà di notifica della lettera di contestazione prima e di licenziamento poi
o all’appesantimento della procedura per il licenziamento disciplinare per il quale è previsto anche il pagamento del contributo Aspi non dovuto nel caso dimissioni volontarie o di recesso contestuale. Per evitare l’onere del contributo sarebbe utile una interpretazione autentica che parifichi l’irreperibilità dimostrata alla volontà di dimissioni
o alla possibilità che la procedura non sia resa nota in modo capillare così che la maggioranza dei lavoratori non sia a conoscenza della possibilità di rivolgersi ai soggetti abilitati nel caso di difficoltà di gestione in autonomia della comunicazione.
Fonte: Ipsoa
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