DL Lavoro 76/2013: modifica su contratti a progetto – News 032/2013
Tra i cd. interventi di manutenzione alla Riforma Fornero, con il DL n. 76/2013 vengono effettuate alcune modifiche anche ai contratti a progetto.
Infatti, la Legge n. 99/2013, di conversione del Decreto Legge n. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro), ha cercato di enfatizzare ulteriormente le differenze tra il rapporto di lavoro subordinato e le collaborazioni autonome, al fine di salvaguardare, esclusivamente, quei rapporti di lavoro genuinamente autonomi.
L’affinamento apportato dalla Legge 99/2013 riguarda vari ambiti della normativa e più precisamente:
- 1. i compiti del collaboratore;
- 2. la forma scritta del contratto;
- 3. i call center outbound;
- 4. l’attività di ricerca scientifica;
- 5. il recesso anticipato;
- 6. la responsabilità solidale negli appalti.
I compiti del collaboratore
La Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) aveva evidenziato il fatto che i compiti previsti per i collaboratori a progetto non potevano essere meramente esecutivi o ripetitivi. In pratica, sottolineava la impossibilità di rapporti di collaborazione generici senza una professionalità medio-alta tale da rilevare le differenze tra l’attività svolta dal committente e dai suoi dipendenti e le competenze specialistiche in capo al collaboratore.
I due aggettivi previsti anche singolarmente dalla Riforma, ora sono stati disciplinati in maniera congiunta. In pratica, con l’articolo 7, comma 2, lettera c), del Decreto Lavoro [Legge 99/2013], viene prevista una congiunzione tra i termini “esecutivi” e “ripetitivi”. I due requisiti non sono più disgiunti nel “progetto” ma debbono coesistere e possono essere anche individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La forma scritta
La seconda modifica del Decreto Lavoro attiene alla soppressione, all’interno dell’articolo 62, del decreto legislativo n. 276/2003, dell’inciso “ai fini della prova” per quanto riguarda la forma scritta del contratto a progetto; ciò significa che l’elencazione degli elementi che deve contenere il contratto a progetto diviene tassativa.
Call center in outbound
La terza novità riguarda l’attività in “outbound” del personale dei call-center. In definitiva, l’espressione “vendita diretta di beni e servizi”, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi. La norma contenuta nel Decreto Lavoro, essendo di natura interpretativa, si applica anche ai rapporti in essere.
Attività di ricerca scientifica
Il Decreto Lavoro [Decreto Legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013] ha evidenziato che se il contratto di collaborazione a progetto ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. Proprio la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro in un’attività di ricerca scientifica, è intimamente connessa all’oggetto della ricerca.
Recesso anticipato
Il contratto di collaborazione a progetto, generalmente, scade alla data individuata dalle parti nel contratto stesso. Può capitare che il recesso sia anticipato rispetto a quanto previsto. In questo caso, se la risoluzione del rapporto è data dalla volontà del collaboratore di concludere anticipatamente la collaborazione in atto, dovrà essere espletata, anche per lui, la procedura di convalida delle dimissioni, così come prevista dalla Riforma Fornero. In questo caso, viene contemplata una equiparazione tra i rapporti di lavoro parasubordinato, tra i quali può essere annoverato anche il contratto a progetto, ed i rapporti di lavoro dipendente.
In pratica, il collaboratore dovrà utilizzare una delle procedure sotto indicate per convalidare la volontà di recedere dal rapporto di collaborazione in atto:
- 1. andare presso la Direzione territoriale del lavoro, competente per territorio;
- 2. andare presso il Centro per l’impiego, competente per territorio;
- 3. sottoscrivere una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
L’obbligo convalidativo nasce anche nel caso in cui non si tratti di recesso unilaterale del collaboratore ma di risoluzione consensuale di entrambe le parti.
Tali disposizioni trovano l’obbligo di applicazione anche nei confronti degli associati in partecipazione.
La responsabilità solidale negli appalti
Con una interpretazione autentica, prevista dall’articolo 9 del Decreto Lavoro, viene estesa anche ai lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma la responsabilità solidale del committente negli appalti.
Infatti, la predetta interpretazione, in vigore dal 28 giugno 2013, trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
In merito alla disposizione legislativa, è intervenuto il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013, chiarendo che il riferimento ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo” è da intendersi limitato sostanzialmente alle collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, impiegate nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri.
Fonte: Ipsoa
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