DL Lavoro. Agevolazioni in caso di assunzione di lavoratore percettore di ASPI – News 027/2013
Il datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI ha diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, a un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. I datori di lavoro potranno accedere alle agevolazioni in base alle previsioni del decreto legge n. 76/2013 anche per l’assunzione di lavoratori che beneficiano della nuova indennità di disoccupazione, denominata Aspi.
In pratica, si estende una misura già esistente per quanto concerne l’indennità di mobilità.
L’agevolazione contributiva, consiste nell’attribuzione al datore di lavoro di un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore dal momento dell’assunzione.
In particolare, la norma in trattazione stabilisce che :” Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.”
Viene stabilita una specie di salvaguardia, al fine di evitare abusi, che ad usufruire dell’agevolazione siano dei datori di lavoro “fittizi”.
Infatti, viene stabilito che il diritto ai benefici economici in argomento, è escluso per quanto concerne quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Per attestare la non presenza di tali condizioni ostative, sarà onere del datore di lavoro che procede all’assunzione di lavoratori beneficiari dell’Aspi, dichiarare sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
Sarà compito poi degli organi vigilanti, INPS e Direzione territoriale del lavoro, verificare che quanto dichiarato corrisponda a verità.
Lascia un commento