DL Lavoro. Incentivi per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato – News 026/2013
L’articolo 1 del DL 28 giugno 2013 n. 76, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, ha introdotto un incentivo diretto a sostenere l’occupazione stabile di giovani “svantaggiati”.
Sulle agevolazioni relative alle assunzioni di giovani da 18 a 29 anni, si ricorda che la maturazione dell’incentivo non è né immediata, ne automatica “, ma si applica infatti alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse destinate a finanziare l’agevolazione così come previsto dal comma 12 dell’articolo 1 del D.L. 79/2013 per concludersi con quelle effettuate fino al 30 giugno 2015.
Tale approvazione e quindi la decorrenza del beneficio, verrà resa pubblica dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’INPS.
Per la materiale fruizione, inoltre, sarà necessario attendere la procedura informatica INPS e le relative istruzioni, per consentire agli interessati di effettuare le richieste.
Si deve trattare di assunzioni ad incremento della base occupazionale e la durata del beneficio è di 18 mesi.
Potranno consentire il godimento del beneficio anche le trasformazioni di rapporti in contratti a tempo indeterminato a condizione che vi sia incremento mediante altre assunzioni.
In particolare, l’agevolazione viene riconosciuta ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
– siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; il decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013, in corso di pubblicazione sulla G.U., considera tale… “[…] chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personal escluso da imposizione.“;
– siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
– vivano soli con una o più persone a carico; Il Ministero del Lavoro (Interpello n.38 del 21 dicembre 2012) ha chiarito che la disposizione voglia riferirsi sia alla composizione – al momento dell’assunzione – del nucleo familiare del soggetto in posizione di svantaggio, sia alla definizione di familiare “a carico”, data nel nostro ordinamento dall’art. 12 del T.U.I.R. In tale prospettiva, pertanto, ha ritenuto che deve ritenersi applicabile la condizione di svantaggio qualora il lavoratore, anche attraverso il certificato anagrafico concernente lo “stato di famiglia”, risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fiscalmente “a carico”. In alternativa al certificato anagrafico concernente lo stato di famiglia, il lavoratore potrà comunque presentare, al momento dell’assunzione, dichiarazione sostitutiva della certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a dimostrazione sia della composizione del nucleo familiare che del “carico familiare”.
Il contributo sarà concesso anche in caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Per ogni lavoratore assunto, è prevista la concessione di un sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali), fino ad un massimo di 650 euro.
L’incentivo, erogato nel rispetto dell’articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato) e sarà corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
I rapporti di lavoro agevolabili sono quelli stabilizzati o attivati dal 29 giugno 2013 (giorno successivo di entrata in vigore del DL n. 76/2013), e comunque a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione dei fondi stanziati, e fino al 30 giugno 2015.
La norma individua quali beneficiari dell’incentivo i datori di lavoro. Analogamente a quanto previsto in relazione a precedenti agevolazioni, l’espressione usata da legislatore – “datori di lavoro” – porta a ritenere che destinatari della disposizione siano tutti i soggetti che in base alla vigente normativa sul lavoro rivestono tale qualifica.
L’incentivo, pertanto, dovrebbe spettare a: esercenti arti e professioni, imprenditori agricoli, imprenditori commerciali, società di persone e soggetti ad esse equiparati, società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici o privati commerciali, enti pubblici o privati non commerciali, società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.
Ai fini dell’ammissibilità, le nuove assunzioni che hanno accesso all’incentivo dovranno costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti alla data dell’assunzione.
Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, per realizzare l’incremento occupazionale, il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore assunzione, per la quale non dovranno essere rispettate le condizioni soggettive richieste per i neo assunti.
La norma precisa che l’incremento della base occupazionale dovrà essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all’assunzione. Nel caso di lavoratori assunti con contratti part-time a tempo indeterminato, il calcolo della base occupazionale dovrà essere effettuato in misura ridotta, proporzionale al rapporto tra le ore prestate dal lavoratore part-time e le ore ordinarie previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.
Per poter fruire dell’agevolazione per l’assunzione di giovani under 30, l’art. 1 del D.L. 76/2013 prevede che l’incremento netto di occupazione debba essere mantenuto (anche per un valore differenziale diverso da quello originario), per ciascun mese di durata del rapporto agevolato. Nel caso in cui, a seguito delle cessazioni di rapporti di lavoro, l’incremento venga meno il beneficio si perde a partire dal mese di perdita dell’effetto incrementale.
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