DL lavoro, modifiche al lavoro intermittente – News 022/2013
Il contratto di lavoro intermittente, o “a chiamata” è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Il computo delle giornate partirà con l’entrata in vigore del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 26 giugno scorso.
Il decreto legge approvato dal C.d.M. del 26 giugno scorso introduce una condizione che consente di delimitare l’utilizzo di questa forma contrattuale: viene infatti previsto, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, che il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore e per il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Il computo delle giornate partirà con l’entrata in vigore del decreto, il superamento del limite posto comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Si ricorda che la legge n. 92/2012 ha delimitato le fattispecie che consentono la stipula di questo contratto, In tal senso l’articolo 33 del D.Lgs n. 276/2003 definisce il contratto di lavoro intermittente, fermo restando che il contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, considerando inoltre che:
– il contratto può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; va in ogni caso ricordato che, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 276/03, in assenza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, il Ministro del lavoro individua in via provvisoria e con proprio decreto i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente, pertanto ha indicato nelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo elencate nella tabella approvata con R.D. N. 2657/1923 le ipotesi oggettive per le quali in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva è possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente;
– il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età ( in questo caso le prestazioni contrattuali devono essere scolte entro il venticinquesimo anno di età). Precisa la circolare n.20/2012 del Ministero del Lavoro che , ai fini della stipulazione del contratto, è necessario che il lavoratore:
· – non abbia compiuto i 24 anni (quindi abbia, al massimo 23 anni e 364 giorni);
· – oppure abbia più di 55 anni (quindi almeno 55 anni); in tal caso,anche se non ribadito dalla nuova formulazione normativa, i lavoratori in questione possono essere anche pensionati.
Viene, peraltro, prorogata al 1° gennaio 2014 la validità dei contratti di lavoro intermittente già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012).
Il decreto legge in esame attenua il regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 92/2012 che ha istituito l’obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro, da parte del datore di lavoro in occasione di ogni chiamata del lavoratore. In caso di violazione dell’obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Viene ora previsto che la sanzione non si applica quando, dagli adempimenti contributivi precedentemente assolti emerga la volontà di non occultare la prestazione lavorativa.
Si ricorda, peraltro, che dal 3 luglio 2013 entrano in vigore le nuove modalità di comunicazione, di cui al decreto direttoriale 25 giugno 2012 della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha istituito il nuovo modello di comunicazione “Uni-intermittente”.
Il nuovo modulo di comunicazione è scaricabile, in formato pdf, nella sezione modulistica-aziende di questo sito. Richiede i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. La comunicazione deve essere trasmessa solo telematicamente, con le seguenti modalità alternative:
· – via email all’indirizzo di posta elettronica certifica (pec) intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it. Non è necessario che l’indirizzo email del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata. La casella di posta del Ministero è infatti abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata.
· – attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale HYPERLINK “http://www.cliclavoro.gov.it”Cliclavoro.
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