DL Lavoro 76/2013: modifica su licenziamento – News 025/2013
Tra i cd. interventi di manutenzione alla Riforma Fornero, con il DL n. 76/2013 vengono effettuate alcune modifiche alla disciplina dei licenziamenti economici.
Le modifiche riguardano l’esclusione di alcune ipotesi di risoluzione di rapporti di lavoro su iniziativa del datore di lavoro e giustificate da motivi economici, alla procedura di conciliazione prevista per i datori di lavoro in regime di tutela reale e la previsione di conseguenze nel caso di mancata partecipazione delle parti alla fase conciliativa.
Ricordiamo che per tali datori di lavoro (in genere quelli che occupano più di quindici lavoratori), la legge 92/2012 ha modificato l’articolo 7 della legge 604/1966 in materia di licenziamenti individuali prevedendo l’obbligo, allorquando debbono procedere all’adozione di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamenti economici), l’obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione di fronte alle commissioni costituite presso le Direzioni Terroriali del Lavoro competenti in relazione al luogo di lavoro al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento.
L’inosservanza della procedura comporta l’inefficacia del licenziamento sanzionato ai sensi dell’articolo 18, comma 6, legge 300/1970, con una indennità risarcitoria omnicomprensiva da 6 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
A quasi un anno di applicazione delle nuove disposizioni, sono sorti dubbi circa le tipologie che rientravano tra quelli sottoposti alla procedura.
In particolare, sui licenziamenti relativi al superamento del periodo di comporto, il Ministero del Lavoro aveva ritenuto tali fattispecie non soggette alla conciliazione ( cfr. Circolare 3/2013), ma la giurisprudenza aveva fornito differenti interpretazioni.
In particolare, il Tribunale di Milano è intervenuto due volte nel mese di marzo scorso ritenendo una prima volta non rientrante la fattispecie di licenziamento per superamento del periodo di comporto alla procedura conciliativa (ordinanza del 5 marzo 2013) ed una seconda volta invece ritenendola necessaria (ordinanza 22 marzo 2013).
Il d.l. 79/2013, all’articolo 7, comma 4, fa chiarezza attraverso la modifica dell’articolo 7, comma 6, della legge 604/1966 disponendo espressamente che “La procedura […] non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile […]”.
Non solo, la stessa norma esclude la procedura anche nei seguenti casi:
- a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
- Infine, le modifiche prevedono che il giudice tenga conto della mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione quale argomento di prova ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile, una disposizione simile a quella prevista dal D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione civile.
Fonte: Ipsoa
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