DL Lavoro. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – News 023/2013
Il DL Lavoro 76/2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28/06/13. Come già evidenziato nella news 020/2013, riguarda i primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
Rivolgiamo una particolare attenzione alla normativa che ha modificato gli intervalli da osservare tra un contratto di lavoro a termine e un altro, specificata nel dettaglio sotto riportato, unitamente alle altre novità in materia di occupazione.
Si specifica che le norme sono in vigore dal 28 giugno 2013.
Le nuove misure per l’occupazione in sintesi
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (art. 1) | Le misure agevolative sono concesse in via sperimentale in attesa del varo di altri provvedimenti da realizzare anche attraverso il ricorso alla nuova programmazione comunitaria 2014-2010, nei limiti delle risorse stanziate. L’intervento agevolativo riguarda l’assunzione di lavoratori d’età compresa tra i 18 e i 29 anni che rientrino in una delle seguenti situazioni, nel rispetto delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato di cui al Reg. CE n. 800/2008: a) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: b) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; c) vivono soli con una o più persone a carico-
L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto calcolato secondo le regole esposte dal decreto. Le assunzioni devono essere effettuate dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (come detto prevista al 28 giugno 2013) e in ogni caso non antecedente alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione, e non oltre il 30 giugno 2015. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto. L’incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre al ricorrere delle condizioni illustrate sopra, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell’incentivo in parola. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso per la sola assunzione ulteriore dalle condizioni soggettive indicate, ai fini del rispetto della creazione di occupazione netta. L’attività di monitoraggio e’ a cura dell’Inps, che deve provvedere nei 60 giorni successivi al 28 giugno 2013 all’adeguamento delle procedure telematiche per la ricezione delle domande di ammissione allo sgravio e alla regolamentazione delle discipline attuative; il decreto indica altresi’ come procedere in caso di insufficienza della risorse assegnate. E’ possibile che le Regioni prevedano un ulteriore finanziamento dell’incentivo in parola (non possono tuttavia essere previste ulteriori condizioni soggettive di accesso all’incentivo); in tal caso l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l’attivazione dell’incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014. Il Ministero, infine, provvederà, nei termini previsti, ad effettuare la comunicazione agli organi comunitari ai sensi del regolamento Ce n. 800. Si applicano, infine, le norme di cui alla legge n. 92/2912 concernenti (art. 4): i principi per beneficiare degli incentivi alle assunzioni, il cumulo dei periodi di lavoro ai fini della determinazione degli incentivi, le conseguenze collegate all’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie. |
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile (art. 2) | Si prevedono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015 volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.
Contratto di apprendistato: si prevede l’adozione di misure volte a restituire centralità al contratto di apprendistato quale misura per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Pertanto, entro il 30-9-2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica. Nell’ambito delle linee guida possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso Testo Unico n. 167/2011: a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino; c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. Decorso inutilmente il termine indicato, nel caso di assunzioni con contratto professionalizzante/di mestiere effettuate dal 28.6.2013 al 31.12.2015 le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) trovano diretta applicazione. Resta salva una diversa disciplina in seguito all’adozione delle Linee Guida ovvero in seguito a norme adottate in seno alle singole Regioni. Le illustrate misure sono soggette a monitoraggio. Tirocini formativi e di orientamento: fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini è prorogabile di un mese. Quanto precede trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Le illustrate misure sono soggette a monitoraggio. Crediti di imposta: estese e uniformate le scadenze per i datori di lavoro del credito d’imposta per nuovo lavoro stabile al Sud previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta viene fissato entro il 15 maggio 2015 (e non piu’ “entro due anni dall’assunzione”). Alternanza tra studio e lavoro: stanziamento di fondi per promuovere l’alternanza tra studio e lavoro in sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’a.a. 2013-2014. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, con proprio decreto fissa i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le università che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. Con decreto saranno definiti altresi’ criteri e modalità per la definizione di piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l’impegno e il merito, anche nell’ambito dei servizi ausiliari all’impiego attraverso l’uso integrato delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l’attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. |
Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno – Carta per l’inclusione (art. 3) | In aggiunta alle misure indicate sopra, al fine di favorire l’occupazione giovanile e l’attivazione dei giovani, utilizzando le risorse a tale fine reperite, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno:
a) rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro, delle misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità (previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185) nel periodo 2013-2015; b) rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro (2013-2015), dell’azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per la infrastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno; c) finanziamento, nei limiti di 168 milioni di euro (2013-2015), di borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali. In via sperimentale, per il Mezzogiorno, previo consenso per quanto occorra della Commissione europea e a valere sulle risorse disponibili, si estende l’uso della Social Card. Tale sperimentazione costituisce l’avvio del programma “Promozione dell’inclusione sociale”. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell’ambito territoriale possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno. |
Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Paino di Azione Coesione (art. 4) | Le Amministrazioni interessate da programmi operativi sono chiamate a modificare, nei termini fissati dal decreto legge, i progetti stessi al fine di rendere disponibile le risorse economiche derivanti da attività di riprogrammazione dei fondi strutturali. |
Misure per l’attuazione della “Garanzia per i Giovani” e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga” (art. 5) | In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti “in deroga” alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l’impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.
La struttura di missione, in particolare: a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali; b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità indicate; c) individua i criteri per l’utilizzo delle relative risorse economiche; d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell’ISFOL; e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l’adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi; f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni; g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti; h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi indicati, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati; i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell’azione amministrativa. |
Disposizioni in materia di istruzione e formazione (art. 6) | Viene consentito agli istituti professionali l’utilizzo di spazi di flessibilità entro l’orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa. Cio’ al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali. |
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 7) | Contratto di lavoro a termine: Il requisito della casuale non è richiesto:
“a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; b) in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Viene così modificato il contenuto del comma 1 bis dell’art. 1 del decreto n. 368 del 2001 come era stato predisposto dalla Riforma Fornero circa un anno fa. Inoltre, scompare la norma che prevede che il contratto a tempo determinato acausale non possa essere oggetto di proroga. Viene anche modificata la norma sulla prosecuzione dei contratti a termine che riguarderà anche i rapporti a termine acausali. Pertanto, se il rapporto di lavoro, instaurato anche senza causale, continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di 36 mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termine. Viene altresì meno la norma che impone la comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Modificata anche la norma che regola gli intervalli da osservare tra un contratto di lavoro a termine e un altro. La norma viene sostituita e riformulata prevedendo che qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Vengono poi esclusi dal campo di applicazione del lavoro a termine i rapporti di lavoro i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223” (assunzioni di lavoratori in mobilità). Infine, la norma che regola la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato da parte dei contratti collettivi riguarderà anche il contratto acausale. Abrogata la norma del D.lgs. n. 368 c8, comma 2he dispone la permanenza in vigore delle seguenti norme: articolo relativa all’assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, della legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (norma gia’ abrogata e confluita nel D.lgs. n. 151 del 2001 su assunzione a termine in sostituzione di lavoratori in astensione), e articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (assunzione di lavoratori anziani). Lavoro intermittente: si prevede che “in ogni caso, il contratto di lavoro intermittente e’ ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari (si computano solo le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente dopo l’entrata in vigore della disposizione). Superato il predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di omessa comunicazione delle prestazioni: la sanzione amministrativa (da 400 euro fino a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione) non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro. Lavoro a progetto: il lavoro a progetto non potrà comportare lo svolgimento di compiti «esecutivi e ripetitivi» (e non, come scritto ora, “esecutivi o ripetitivi”). In ordine agli elementi che deve contenere il contratto, viene eliminato l’inciso “ai fini della prova”. Lavoro accessorio: nella definizione di lavoro accessorio, il riferimento al lavoro che sia “di natura meramente occasionale” viene meno. Inoltre, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. Licenziamento individuale: La procedura di licenziamento che prevede, a norma della legge n. 604/66, il tentativo obbligatorio di conciliazione (nei casi previsti dalla legge), non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Ritoccata anche la procedura di conciliazione stessa ove si prevede che la mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 c.p.c.. Contratti di lavoro intermittente: I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge Fornero (18 luglio 2012), che non siano compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano di produrre effetti non piu’ decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bensi’ al 1° gennaio 2014. Assunzione di lavoratore percettore di ASPI: al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. Fondi bilaterali di settore: il D.l. intende portare al 31 ottobre 2013 il termine per la stipulazione di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Decorso inutilmente il termine, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si provvederà mediante l’attivazione del fondo di solidarietà residuale. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 ottobre (e non piu’ marzo) 2013, accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. Procedure da attivare in caso di risoluzione consensuale/dimissioni: il Decreto prevede che le relative disposizioni contenute nella Legge Fornero trovino applicazione anche, in quanto compatibili, alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e con contratti di associazione in partecipazione. Introduzione di modifiche alle norme sull’accertamento dello stato di disoccupazione:in particolare viene ristabilita la disposizione che prevede che “le Regioni stabiliscono i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. (…). |
Banche dati politiche attive e passive (art. 8) | Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani (v. sopra) , è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la “Banca dati delle politiche attive e passive”.
La Banca dati raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego. |
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione (art. 9) | Appalti: le relative norme di cui al D.lgs. n. 276 del 2003 (art. 29) trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratti di lavoro autonomo. Le disposizioni dei contratti collettivi hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
Sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: si prevede una rivalutazione degli importi delle sanzioni ogni 5 anni. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione di quanto precede sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. Apprendistato: successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011. Contrattazione di prossimità (d.l. n. 138/2011, art. 8): previsto il deposito delle intese in Direzione territoriale del lavoro. Comunicazioni obbligatorie: le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga previste dalla legge sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province. Assunzione di lavoratori stranieri: modifiche previste anche al d.lgs. n. 286 del 1998 e nuove norme per l’ingresso dello straniero ammesso a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi. Inoltre, si prevede che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, oltre agli altri documenti richiesti dal T.U. Sicurezza, previa, si specifica ora, verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata. Dichiarazione di emersione: previste anche modifiche alla disciplina sulla dichiarazione di emersione. Assunzioni presso datori di lavoro agricoli: viene disciplinata la possibilità di effettuare assunzioni congiunte presso piu’ strutture (con assunzione della responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali previdenziali e di legge) all’interno della norma sui Gruppi di impresa di cui al D.lgs. n. 276 del 2003 Start up innovativa (di cui al d.l. n. 179/2012): introdotte alcune modifiche alla relativa disciplina concernente i requisiti della medesima. |
Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali | Un intero articolo viene dedicato alla Covip e ai fondi pensione e al loro funzionamento e all’erogazione delle prestazioni in casi particolari. Modifiche anche per l’erogazione delle pensioni in favore di mutilati e invalidi civili. |
Fonte: Ipsoa
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