Durc più semplice ed immediato – News 008/2014
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto che mira a semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva.
Viene così definitivamente superato l’attuale sistema che impone alle imprese ripetuti adempimenti burocratici per ottenere il DURC.
Non sarà più l’interessato a fare formale richiesta del DURC ed attendere, circa 30 giorni, il rilascio del relativo documento cartaceo. Chiunque vi abbia interesse potrà verificare, con modalità telematica ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e , per le imprese tenute ad applicare i contratti nel settore dell’edilizia, nei confronti delle CASSE EDILI.
Per tempo reale deve intendersi verifica delle regolarità che riguardi i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la verifica viene effettuata.
Il certificato sarà costituito dall’esito dell’interrogazione, ed avrà la durata di 120 giorni.
Le nuove procedure per il rilascio della regolarità contributiva, dovranno seguire i seguenti criteri:
– la verifica sarà effettuata attraverso un’ unica interrogazione negli archivi dei tre Istituti (INPS, INAIL e CASSE EDILI);
– in tutti i casi in cui è prevista l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva, non rileva la data alla quale l’interessato ha dichiarato di essere in regola ai fini contributivi e assicurativi ovvero la data alla quale l’interessato ha dichiarato di essere in regola e assicurativi ovvero la data in cui la dichiarazione è stata resa dall’interessato;
– sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi.
Il tutto è, al momento, rimandato, ad un decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia che vede coinvolti, nel procedimento, INPS ed INAIL, da emanare entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del Decreto – Legge. Tale provvedimento dovrà indicare i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica.
Fonte: Ipsoa
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