Ente Bilaterale settore artigianato – Obbligatorietà di iscrizione – Circ. 006/2011
A tutte le aziende del settore artigianato
Si invia nuovamente circolare riguardante la contribuzione relativa agli Enti bilaterali, già inviata il 24/07/2010.
Con l’Accordo interconfederale 15 dicembre 2009, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e CLAAI con Cisl e Uil attuano le disposizioni dell’Accordo interconfederale 23 luglio 2009 in materia di “contrattualizzazione delle prestazioni degli Enti bilaterali”. Contrattualizzazione sta a significare che la disciplina degli Enti Bilaterali e della loro contribuzione è diventata parte integrante di tutti i contratti collettivi (CCNL) dei settori dell’artigianato. Pertanto il mancato rispetto della contrattualizzazione di cui sopra non consente comunque all’impresa di potersi considerare regolare in termini di applicazione dei contratti collettivi (cosiddetto Durc Interno), in quanto non osservante appunto le previsioni disciplinate dal ccnl dalla stessa applicato al personale dipendente.
Da ciò nasce l’obbligatorietà, prevista dai contratti collettivi nazionali applicati, a partire dal mese di Luglio 2010, per tutte le imprese artigiane (ad eccezione di quelle di Autotrasporto merci e logistica, di Edilizia e di Servizi di pulizia) di iscriversi all’Ente bilaterale, oppure, in caso di non iscrizione, di corrispondere a tutti i lavoratori una quota di retribuzione denominata “Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)”.
Per l’elenco dei servizi e delle prestazioni ai dipendenti da parte degli Enti bilaterali è possibile consultare il sito www.ebret.it
Di seguito si elencano le varie casistiche per aziende che si iscrivono per la prima volta all’Ente bilaterale, per aziende già iscritte e per aziende che manifestano la loro volontà di non iscriversi.
Aziende artigiane che si iscrivono all’Ente bilaterale dal Luglio 2010.
Il versamento per la bilateralità si effettua in quote mensili di 10,42 euro per dipendente (€ 5,21 in caso di part-time fino a 20 ore settimanali), tramite F24, con la causale EBNA: il versamento decorre dal 1° luglio 2010 (versamento entro il 16/08/2010) ed interessa il personale mensilmente assicurato. Il contributo è dovuto per 13 mensilità.
Nessun importo aggiuntivo o ulteriore prestazione “bilaterale” deve essere garantita ai dipendenti.
L’adesione all’Ente si formalizza con il primo versamento tramite mod. F24 con la relativa codifica di cui sopra.
Aziende artigiane già iscritte in precedenza all’Ente bilaterale.
Sino al 31/12/2010, si continueranno a versare i contributi negli attuali importi e con gli attuali meccanismi
Quindi i versamenti con causale EBNA tramite Modello F24 si effettueranno a partire dal 2011.
Nessun importo aggiuntivo o ulteriore prestazione “bilaterale” deve essere garantita ai dipendenti.
Aziende artigiane non iscritte all’Ente bilaterale e che non intendono farlo.
Nelle imprese artigiane che non abbiano sottoscritto gli accordi di bilateralità (ad eccezione, come già detto, dei Ccnl Autotrasporto merci e logistica, Edilizia e Servizi di pulizia), i lavoratori hanno diritto alla corresponsione diretta di prestazioni equivalenti, per cui i datori di lavoro dovranno erogare, a decorrere dal 1° luglio 2010, una quota di retribuzione pari ad € 25,00 mensili per ogni lavoratore (anche apprendista), denominata “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione“.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR e deve essere corrisposto per 13° mensilità.
La corresponsione dell’elemento retributivo aggiuntivo al lavoratore comunque non esenta l’azienda dall’obbligo di erogazione diretta delle prestazioni non fruibili dal lavoratore per mancata adesione al verificarsi dell’evento, visto che le prestazioni previste nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.
Viene inoltre confermato che, a far data dal 01/01/2011, sia per per le aziende già iscritte che per quelle di nuova iscrizione, le quali verseranno € 10,42 mensili per ogni dipendente, non è più dovuto l’importo di € 65 per ogni dipendente, quale quota annuale.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla soluzione da adottare.
Studio Guidi
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