Esonero contributivo L. 190/2014 (legge di stabilità ). Istruzioni operative – News 010/2015
La Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014, art. 1, c. 118 e seguenti) ha introdotto l’esonero dei contributi previdenziali, in favore delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dai datori di lavoro imprenditori e non (studi professionali compresi), per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060 euro su base annua.
L’INPS, con la Circolare n. 17 del 19/01/2015, aveva fornito alcune prime indicazioni, soprattutto in termini di definizione dell’ambito di applicazione, delle condizioni da rispettare e dei casi di esclusioni.
L’INPS, con il Messaggio n. 1144 del 13/02/2015, facendo seguito alla Circolare n. 17/2015 di cui sopra, ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’esonero L. n. 190/2014. L’esonero riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi INAIL, contributo al Fondo di Tesoreria INPS, contributi dovuti ai Fondi di Solidarietà bilaterale Legge 92/2012.
L’esonero spetta nel mese fino al limite della soglia massima mensile pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di euro 22,08.
In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella
ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
UniEMens.
I datori di lavoro esporranno nell’UniEmens i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità , l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
?  <TipoIncentivo>: TRIE
?  <CodEnteFinanziatore>: H00
?  <ImportoCorrIncentivo>: importo posto a conguaglio relativo al mese corrente
?  <ImportoArrIncentivo>: importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e/o febbraio 2015. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente negli UniEMens di competenza di 02/2015, relativamente all’arretrato del precedente mese di gennaio, o di competenza 03/2015, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio 2015.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un esonero superiore alla soglia massima mensile di euro 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEMens. L’eccedenza deve essere esposta nella denuncia individuale, nella sezione <DatiRetributivi>/<AltreACredito>, con causale L700.
Calcolo arretrati periodo 01-02/2015
Il calcolo degli arretrati di esonero relativi al periodo 01-02/2015 viene eseguito in automatico nel cedolino di 03/2015, a partire dalla “Data inizio esonero” (data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato).
L’arretrato di esonero viene riportato nel contributo indicato nei “Parametri INPS e INAIL” con causale UniEMens “*TRI”.
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