Gestione Separata – Collaboratori e Associati in partecipazione: % contributi INPS dal 01/01/2016 – News 001/2016
Il D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 ha disposto modifiche che riguardano la disciplina delle collaborazioni (art. 2, 52, 54) e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art. 53).
Lavoro a progetto e collaborazioni coordinate e continuative
Il D. Lgs. 81/2015 ha disposto:
- l’abrogazione, dal 25/06/2015, della disciplina della collaborazione coordinata e continuativa a progetto, facendo salvi i contratti di lavoro a progetto in corso a tale data, con il vincolo di cui al punto successivo (“stabilizzazione” dall’01/01/2016);
- l’applicazione, dall’01/01/2016, della disciplina del lavoro dipendente alle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro:
–Â Â Â Â Â esclusivamente personali;
–Â Â Â Â Â continuative;
–     le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Sono escluse dall’estensione della disciplina del lavoro dipendente:
- le collaborazioni escluse, per espressa disposizione di legge, ossia:
–   le collaborazioni regolamentate da Ccnl stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
–     le collaborazioni rese da professionisti iscritti in Albi professionali, da amministratori o sindaci di società , da partecipanti a collegi o commissioni ovvero a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
–Â Â Â Â Â le collaborazioni stipulate, entro il 31/12/2016, nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
- le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali di cui all’art. 409 del Codice Procedura Civile.
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Il D. Lgs. 81/2015 ha soppresso, dal 25/06/2015, la figura dell’associazione in partecipazione in cui l’apporto dell’associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa, facendo salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.
Gestione separata: aliquote INPS 2016
Con effetto dal 1° gennaio 2016, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata INPS è così articolata:
- l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è prevista nella misura del 31,72%;
- per i soggetti con altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta o indiretta, l’aliquota contributiva pensionistica è stabilita nella misura del 24%.
Quindi, le aliquote contributive, a decorrere dal 01/01/2016, sono:
CASISTICHE | ALIQUOTE INPS 2016 | ALIQUOTE INPS 2015 |
Collaboratori senza altra forma di previdenza obbligatoria, nè pensionati | 31,72% (di cui il 1/3 a carico collaboratore e 2/3 a carico del committente) | 30,72% (di cui il 1/3 a carico collaboratore e 2/3 a carico del committente) |
Collaboratori con altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta o indiretta | 24% (di cui il 1/3 a carico collaboratore e 2/3 a carico del committente) | 23,5% (di cui il 1/3 a carico collaboratore e 2/3 a carico del committente) |
Associati in partecipazione senza altra forma di previdenza obbligatoria, nè pensionati | 31,72% (di cui il 45% a carico dell’associato ed il 55% a carico dell’associante) | 30,72% (di cui il 45% a carico dell’associato ed il 55% a carico dell’associante) |
Associati in partecipazione con altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta o indiretta | 24% (di cui il 45% a carico dell’associato ed il 55% a carico dell’associante) | 23,5% (di cui il 45% a carico dell’associato ed il 55% a carico dell’associante) |
La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, c. 203) ha stabilito che per i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, il previsto aumento contributivo continua ad essere sospeso: pertanto, l’aliquota contributiva previdenziale applicabile per il 2016 resta fissata al 27% più il contributo assistenziale dello 0,72% (totale 27,72%).
AVVERTENZA:
L’INPS alla data di emissione della presente news non ha ancora emanato la propria circolare con l’adeguamento del massimale contributivo 2016.
Fonte: Sistemi
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