Inail – Domanda riduzione tasso medio di tariffa entro il 31/01/11 – circ. 001
A tutte le aziende interessate
Con la presente si ricorda che le tutte le aziende, operative da almeno un biennio (cioè che abbiano iniziato la propria attività prima del 1° gennaio 2009), in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, possono presentare domanda per usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa, ovvero dello sconto denominato “oscillazione per prevenzione”.
L’”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile alle Aziende, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
Ai fini della domanda è necessario che le Aziende abbiano effettuato, nell’anno 2010, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sezione A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori (Sezione E).
La domanda, per le aziende interessate, deve essere presentata on-line entro il 31 gennaio 2011, all’indirizzo http://www.inail.it, sezione Punto Cliente, su modulo OT 24 predisposto dall’Istituto, che si allega alla presente per maggiore praticità . Il modulo deve contenere tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni in esso richieste.
Per le aziende che invece hanno iniziato la propra attività nel corso del biennio, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa come sopra descritto, è necessario compilare il mod. OT20, che si allega, e per il quale non vi è scadenza, ma si consiglia l’invio quanto prima se in possesso dei requisiti richiesti.
La riduzione è applicabile solo con riferimento all’anno per il quale è stata presentata la domanda e può essere applicata solo in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno 2011, autoliquidazione 2012 (scadenza del 16/02/2012)
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, comunicherà alle Aziende, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. L’accoglimento della domanda consentirà alle Aziende un risparmio del 10% sul premio dovuto.
Qualora risulti la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della riduzione in questione, l’INAIL procederà all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta dell’integrazione dei premi dovuti, comprensivi di sanzioni.
Il legale rappresentante dell’Azienda è responsabile (anche penalmente) delle veridicità delle dichiarazioni riportate nel modulo di domanda e l’INAIL potrà effettuare verifiche anche successivamente alla concessione di riduzione del tasso di premio.
Al fine di stabilire se l’azienda è in possesso dei requisiti richiesti, si consiglia anche di contattare i propri consulenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lo Studio rimane a disposizione in caso di necessità e di assistenza per le aziende interessate alla compilazione della domanda.
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