Jobs Act, dimissioni: modalità telematiche in attesa di decreto – News 022/2015
Il decreto attuativo del Jobs Act sulla razionalizzazione e la semplificazione delle procedure per imprese e professionisti prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli che saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero del lavoro. La norma, già formalmente in vigore, attende di essere attuata con decreto. Durante questo periodo transitorio continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nella legge Fornero.
L’art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 14 settembre, attuativo del Jobs Act, stabilisce che, a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (dunque dal 24 settembre 2015), le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli che saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero del lavoro.
La nuova disciplina introdotta dal Jobs Act obbliga i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a manifestare la propria volontà esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere trasmesse al datore di lavoro e alla sede competente dell’Ispettorato Unico del lavoro. L’invio dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Rimane comunque confermata per il lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni, entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli, comunicando la revoca con modalità analoghe a quelle delle dimissioni.
Lo stesso Ministero è chiamato ad emanare, entro 90 giorni dal 24 settembre, un decreto attuativo con cui stabilire:
– i dati identificativi del rapporto di lavoro;
– i dati di identificazione di datore di lavoro e lavoratore;
– le modalità di trasmissione del modulo e gli standard tecnici della procedura che permetteranno di definire la data certa di trasmissione.
Durante questo periodo transitorio dunque continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nella legge Fornero.
Al datore di lavoro, che altera i nuovi moduli che saranno adottati per la comunicazione delle dimissioni, è irrogata la medesima sanzione già prevista in caso di “dimissioni in bianco”.
Il decreto in fatti conferma l’applicazione della sanzione amministrativa che va da 5.000 a 30.000 euro.
Il decreto conferma la previsione già vigente secondo la quale le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni del bambino dovranno essere ancora convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Tali modalità di dimissioni non trovano applicazione per il lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengono nelle sedi cosiddette protette.
Le nuove modalità per effettuare le dimissioni non si applicano inoltre:
· ai rapporti di lavoro domestico;
· alle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro stipulate nelle cosiddette sedi protette o nelle Commissioni di certificazione.
Fonte: Ipsoa
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