La formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante – News 001/2020
Di seguito si riepilogano i principali dettagli normativi, attualmente in vigore, relativi all’attività formativa della tipologia più comune di rapporto di apprendistato, ovvero il contratto di apprendistato professionalizzante.
Età (al momento dell’assunzione):
18-29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni)
Durata:
minimo 6 mesi (ad esclusione dei lavoratori stagionali), massimo 3 anni, con possibile estensione fino a 5 anni per i profili professionali peculiari del settore dell’artigianato, individuati da ciascun ccnl di riferimento.
Possibilità di prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni, nonché, in caso di cassa integrazione, di proroga in misura corrispondente alle ore di integrazione salariale fruita.
Formazione obbligatoria interna (aziendale), ovvero formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali:
La contrattazione collettiva ha il compito di individuare la durata, l’articolazione e le modalità di erogazione della formazione degli apprendisti sulle competenze tecnico-professionali, in funzione delle qualifiche professionali da conseguire.
Formazione obbligatoria esterna (pubblica), ovvero formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali:
E’ disciplinata e finanziata dalle regioni, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
La durata è di 40-120 ore complessive per l’intero contratto di apprendistato professionalizzante (a seconda del titolo di studio acquisito secondo quanto specificato dalla conferenza Stato-Regioni):
- 120 ore per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado
- 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado
- 40 ore per i laureati
L’offerta formativa connessa alla formazione di base e trasversale, erogata ordinariamente dalle regioni, viene comunicata al datore di lavoro entro 45 giorni dall’invio dell’unilav di assunzione, con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste e con la possibilità di avviare collaborazioni con le associazioni dei datori di lavoro che si siano dichiarate disponibili.
L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione, che possono attuarla presso la propria sede oppure presso la sede dell’azienda (in rari casi), sebbene in locali distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi.
Le imprese possono comunque provvedere ad erogare direttamente la formazione, nel rispetto dei contenuti fissati dalla regione, purchè dispongano di spazi idonei alla formazione e di risorse umane con adeguate capacità e competenze, e solamente tramite di AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE che rilasciano apposita attestazione. Nel caso in cui siano utilizzate strutture non accreditate, non vi è alcuna validità ai fini del riconoscimento della formazione.
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Mancata formazione:
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Piano formativo individuale dell’apprendista:
il piano formativo individuale (PIF) costituisce il programma della formazione che dovrà essere impartita al lavoratore nel corso del rapporto al fine di consentirgli il conseguimento della qualifica professionale ai fini contrattuali. Il PIF è obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (ossia quelle definite dai ccnl); ciò comunque non influisce sull’obbligatorietà della formazione di base e trasversale, ma pone come prioritaria la formazione professionale interna all’azienda.
L’azienda deve stabilire un progetto che, per ogni singolo apprendista assunto e per l’intera durata del rapporto di lavoro, individui gli obiettivi formativi da perseguire, l’articolazione generale dei contenuti e le modalità attraverso cui sarà realizzata la formazione. Questo progetto deve poi essere formalizzato in un documento, sottoscritto dall’apprendista stesso da allegare al contratto di lavoro.
Trattandosi di una progettazione pluriennale, il piano formativo è un documento generale, che andrebbe poi dettagliato per ogni annualità , in modo che possa costituire un riferimento ed una guida per il percorso dell’apprendista sul lavoro.
Con l’apprendistato professionalizzante la responsabilità di garantire la formazione è dell’azienda e non più delle istituzioni pubbliche. Anche nel caso in cui l’azienda decida di avvalersi dell’offerta pubblica per la formazione sulle competenze di base e trasversali, essa deve consentire all’apprendista di partecipare con regolarità alle attività formative esterne. Sotto questo profilo, l’unica eccezione che l’azienda può opporre, riguarda il caso in cui decida di avvalersi dell’offerta pubblica e quest’ultima non sia presente o le risorse siano state esaurite.
Il PFI deve essere conservato dall’azienda insieme al contratto di lavoro e a questo allegato. Il PFI è comunque modificabile: le eventuali modifiche apportate devono essere concordate con l’apprendista e registrate in una versione aggiornata che deve essere gestita come si trattasse di un PFI nuovo (sottoscrizione tra le parti e archiviazione).
Laddove la contrattazione collettiva abbia definito moduli o formulari per la predisposizione del PFI, l’azienda è tenuta a utilizzare tali modelli. Al di là delle specificità previste dai singoli ccnl, il modello di PFI prevede:
- Una prima parte che raccoglie i dati dell’azienda, del tutore e quelli dell’apprendista con il suo passato professionale e formativo;
- Una seconda parte dedicata all’identificazione del percorso formativo che svolgerà l’apprendista.
Al termine del contratto è prevista la possibilità di riconoscere, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, la qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite. La normativa stabilisce inoltre che la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, siano registrate sul libretto formativo dell’apprendista. Tale registrazione è di competenza del datore di lavoro. Sebbene il libretto formativo del cittadino non sia ad oggi ancora operativo, l’attestazione delle attività formative effettuate rappresenta un elemento di grande importanza nell’ambito della disciplina del contratto sotto due punti di vista:
- Da un lato, ai fini della documentazione dell’espletamento dell’obbligo formativo in capo all’azienda, utile in caso di ispezione e controllo da parte degli entri competenti (INL, ecc.);
- Dall’altro, perché è sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa che può avvenire il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali.
La normativa riconosce la competenza alla contrattazione collettiva di individuare i moduli di attestazione della formazione effettuata. Nel caso in cui non sia prevista dai ccnl, l’azienda potrà adottare modelli propri.
Tutor:
L’attività di formazione all’interno dell’impresa è obbligatoriamente affidata alla responsabilità di un tutor o referente aziendale.
In particolare la normativa prescrive i seguenti requisiti per i lavoratori che svolgono il ruolo di tutor aziendale:
- avere almeno 3 anni di anzianità (requisito che però non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica);
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che avrà l’apprendista alla fine dell’apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, questo ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, da un socio o da un familiare coadiuvante. Ciascun tutore può affiancare non più di 5 apprendisti, ferme restando alcune particolarità per le imprese artigiane.
I compiti del tutore aziendale:
- affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato;
- trasmettere la competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
- favorire l’integrazione tra le iniziative di formazione esterna all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
- collaborare con la struttura di formazione esterna all’azienda (se optato per la formazione esterna) allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.
Non vi è più l’obbligo per i tutor di effettuare appositi corsi formativi. In ogni caso, l’impresa potrà fare comunque frequentare corsi specifici per gestire didatticamente la formazione diretta o indiretta (in affiancamento), ma non è obbligata ai fini degli adempimenti normativi.
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti ulteriori.
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