Lavoratori occupati ai seggi: le regole per datori e lavoratori – News 008/2018
I lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, impegnati a svolgere funzioni elettorali presso i relativi seggi per le elezioni del Parlamento nazionale o europeo, per le elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, hanno il diritto di assentarsi per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giornate lavorative.
Questi soggetti, per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio, hanno diritto ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa conservando la normale retribuzione ed in caso di assenza in giornate festive o comunque non lavorative, hanno diritto ad una retribuzione aggiuntiva a quella normale in base al CCNL di riferimento oppure ad una giornata di riposo compensativo per ogni giornata trascorsa al seggio.
Non è possibile chiedere l’esecuzione della prestazione lavorativa nelle giornate coincidenti con le operazioni elettorali, nemmeno qualora l’orario di lavoro fosse compatibile con le predette operazioni.
In merito ai riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale espresso con sentenza n. 452/1991, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorative, destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo a esse”.
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