Lavoratori svantaggiati. Sgravi Inps L. 92/2012 – News 031/2013
L’INPS comunica che è disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione online finalizzata alla fruizione dell’incentivo all’assunzione di particolari categorie di lavoratori svantaggiati. Inoltre definisce le modalità operative da seguire per potere accedere al beneficio contributivo.
L’Inps ricorda che con recentissima circolare (n. 111 del 2013) ha fornito le prime indicazioni per la concreta fruizione degli incentivi all’assunzione, previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92, in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori:
– uomini o donne con almeno 50 anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L’Istituto riferisce che la nozione di lavoratore “privo di un impiego regolarmente retribuito” è stata definita dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 ed è stata ora chiarita – con particolare riferimento all’incentivo previsto dalla legge 92/2012 – dal Ministero stesso, mediante la circolare n. 34 del 25 luglio 2013. In sintesi – in conformità al decreto ed ai chiarimenti ministeriali – deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):
– non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
– né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
Inoltre, la situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal d.lgs. n. 181/00; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.
L’Istituto evidenzia poi in modo particolare che i datori di lavoro interessati potranno applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Rimane ancora preclusa – in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale – l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.
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