Le modifiche della Riforma Fornero ai contratti a progetto – News 027/2012
La Riforma del Mercato del lavoro, entrata in vigore il 18/07/2012 (Riforma Fornero) ha ridefinito i requisiti necessari per una corretta stipulazione della disciplina relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, apportando al D.Lgs 276/2003 le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell’art. 61 è sostituito dal seguente:
“1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;
b) al comma 1 dell’art. 62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”;
c) l’art. 63 è sostituito dal seguente:
“Art. 63 (Corrispettivo). – 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività , eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”;
d) al comma 1 dell’art. 67, le parole: “o del programma o della fase di esso” sono soppresse;
e) il comma 2 dell’art. 67 è sostituito dal seguente:
“2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro”;
f) all’art. 68, comma 1, e all’art. 69, commi 1 e 3, le parole: “, programma di lavoro o fase di esso” sono soppresse;
g) al comma 2 dell’art. 69 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Si ritiene pertanto necessario per i committenti, laddove si possano evidenziare situazioni di criticità , prendere in considerazione una rivisitazione dei suddetti contratti alla luce delle modifiche sopra riportate.
Lascia un commento