Legge di Bilancio 2019 – aumento sanzioni per datori di lavoro – News 002/2019
La legge di Bilancio 2019, per contrastare il lavoro sommerso e favorire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal 1° gennaio 2019, ha previsto un aumento del 20% delle sanzioni per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, per la mancata comunicazione del distacco transnazionale, per la somministrazione irregolare di lavoro e in caso di inosservanza delle norme sull’orario di lavoro. Le maggiorazioni sono raddoppiate se il datore di lavoro è recidivo.
A partire dal 1° gennaio 2019 vengono pertanto aumentati del 20%:
– gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero di cui parla l’art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002. Ciò significa che: le somme previste da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo, salgono, rispettivamente, a 1.800 ed a 10.800; il “quantum” per lavoro nero da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo è compreso tra 3.600 euro e 21.600 euro (prima era, rispettivamente, di 3.000 e di 18.000) e il lavoro nero oltre tale ultima soglia viene sanzionato da 7.200 euro a 43.200 euro (prima era da 6.000 a 36.000 euro). Resta salvo il principio secondo il quale, in presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori non in attività lavorativa le sanzioni subiscono un ulteriore aumento del 20%.
– gli importi dovuti per le violazioni sanzionate dall’art. 18 del D. Lgs. 276/2003 (qui ci si riferisce sia alla somministrazione che, soprattutto, agli appalti privi dei requisiti ex art. 29, comma 1 ed ai distacchi illeciti ex art. 30 ove le sanzioni sono le stesse della somministrazione illecita). L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione viene punito (non si tratta più di ammenda, dopo la depenalizzazione, fatta eccezione della utilizzazione dei minori in età non lavorativa ove è previsto anche l’arresto fino a 18 mesi) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa con 60 euro. Stesso discorso va fatto per l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione di personale ove gli illeciti vengono sanzionati con una somma compresa tra 900 e 4.500 o, se senza lucro, con un importo tra 300 e 1.500 euro.
– gli importi dovuti per le violazioni ex art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016, relativamente al “distacco transnazionale” portando la sanzione amministrativa ad un importo compreso tra 1.200 e 12.000 per chi circola, su strada, senza la documentazione richiesta (commi 1-bis, 1-.ter e 1, quater dell’art. 10, ad esempio, contratto di lavoro, prospetto paga, ecc.). Viene maggiorata anche la sanzione relativa alle ipotesi relative alla conservazione della documentazione ed alla nomina dei referenti (art. 10, comma 3 e 4): gli importi, ora, sono rispettivamente da 600 a 3.600 euro e da 2.400 a 7.200 euro.
-gli importi dovuti per le violazioni colpite dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.L.gs. n. 66/2003, con attenzione sulla durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore, intese come media, comprensive dello straordinario) e sui riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni). Gli importi ora sono compresi tra 120 e 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione si incrementa e sale ad un importo compreso tra 480 e 1.800 euro. Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro. Viene aumentata anche la sanzione relativa al mancato riposo giornaliero (da 60 a 180 euro): tali importi salgono se ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte (da 360 a 1.200 euro), o a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte (da 1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta).
Fonte: Ipsoa
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