Legge di Stabilità 2015: le novità per il lavoro – News 002/2015
La legge di Stabilità 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014. Alcune delle novità in vigore dal 2015 sono: conferma del bonus Irpef da 80 euro, TFR in busta paga da marzo 2015, sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, sgravi contributivi per i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni di lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di quindici dipendenti, ma soprattutto è purtroppo confermata la soppressione dei benefici per le assunzioni di lavoratori disoccupati di lunga durata (cd. sgravio L. 407/90). Per questa ultima novità quello che tuttavia preoccupa di più è il fatto che l’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (disoccupati di lunga durata) era stabile, mentre il nuovo sgravio risulta limitato alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.
A seguire una tabella di sintesi con le principali novità concernenti i lavoratori, in particolare, gli aspetti lavoristici e previdenziali, con qualche accenno ad alcune norme di carattere fiscale.
Argomento |
Novità |
Entrata in vigore |
Bonus 80 euro: norme di stabilizzazione del bonus (commi 12-15) | Si prevede l’intervento sul comma 1-bis dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/86 con l’obiettivo di stabilizzare le norme, aventi carattere di transitorietà , sul “Bonus 80 euro”. Pertanto, la norma, a regime, risulta cosi’ formulata: qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 del TUIR con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.Sara’, infine, il sostituto d’imposta che riconoscerà al lavoratore in via automatica il credito spettante sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione. |
1° gennaio 2015 |
Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP (commi 20-25) | Viene modificato l’art. 11 del D.lgs. n. 446/97 recante “Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta”. In sintesi le modifiche sono le seguenti:· Viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro
· Viene estesa l’integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale · Viene introdotto un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività , pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. · Vengono abrogate, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi: pertanto, sono ripristinate le previgenti aliquote d’imposta nelle misure del 3,9% (aliquota ordinaria), del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici), del 4,65% (per le banche), del 5,9 % (perle assicurazioni) e dell’1,9% (per il settore agricolo) Vengono fatti salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal DL n. 66/2014 ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014 A scopo di coordinamento, si dispone l’integrazione della deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata L’estensione della deduzione IRAP ai produttori agricoli è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea
|
|
TFR in busta paga (commi 26-32) | In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il DPCM che ne stabilisce le modalità di attuazione, di percepire la quota maturanda del TFR (ex articolo 2120 c.c.), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. Si procederà tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. Si applicherà alla predetta parte integrativa della retribuzione la tassazione ordinaria; quanto erogato non sarà imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del TFR consentita dalla legge.La manifestazione di volontà , qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. In assenza di espressione di volontà , resta ferma la normativa vigente.
Le presenti norme non si applicano nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali/dichiarate in crisi ex lege n. 297/82. Inoltre: – per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte – ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione. Finanziamento I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l’accesso al credito e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia. Al fine di accedere ai finanziamenti: i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, dell’economia e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro. Istituzione del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti si prevede l’istituzione del citato fondo per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Modalità di attuazione delle disposizioni in esame si rimanda alla disciplina di un D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge |
Periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 |
Norme sui requisiti contributivi per l’accesso alla pensione(comma 113) | Si tratta delle cd “penalizzazioni” legate al conseguimento della pensione anticipatamente rispetto alle decorrenze di legge: viene prevista l’eliminazione della relativa norma contenuta nella Riforma Fornero. In pratica, si fa riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 nei confronti dei quali non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l’accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni). Nello specifico: sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. |
Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 |
Assunzioni di lavoratori in liste di mobilità : concessione degli sgravi contributivi (comma 114) | Concessione degli sgravi contributivi (ex legge n. 223, art. 8, co.2 e 25, co. 9 consistenti nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) in caso di assunzione fino al 31.12.2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti. |
1° gennaio 2015 |
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato previsti al fine di promuovere forme di occupazione stabile(comma 118) | Previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo.Lo sgravio e’ riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.
Infatti, il beneficio viene escluso con riferimento:
L’esonero, inoltre,
|
1° gennaio 2015 |
Soppressione dei benefici contributivi ex legge n. 407/90(comma 121) | Vengono soppressi, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi – previsti dall’art. 8, co. 9 della L. n. 407/1990 – nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, sgravio che vedeva l’esonero del 50% dei contributi Inps per 3 anni (100% per aziende artigiane e per aziende situate in zone svantaggiate). |
1° gennaio 2015 |
 Fonte: Ipsoa
Lascia un commento