Legge di Stabilità 2016: sgravio nuove assunzioni – News 027/2015
Il disegno di legge di Stabilità 2016 rinnova lo sgravio per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Il maxiemendamento approvato dall’Aula del Senato, infatti, conferma l’agevolazione senza modificare l’impianto del disegno di legge originario. Di conseguenza la durata dell’agevolazione è di ventiquattro mesi ed è previsto un massimale annuo di 3.250. Le condizioni sono analoghe a quelle previste dalla legge di Stabilità 2015. Confermato anche il requisito dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono risultare già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Il passaggio al Senato non cambia lo sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato. Il maxiemendamento approvato venerdì scorso dall’Aula del Senato, infatti, all’articolo 1, commi da 83 a 86, prevede nuovamente l’agevolazione relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma la misura è sostanzialmente analoga a quella contenuta nel disegno di legge originariamente approvato dal Governo.
Non trovano accoglimento, almeno per ora, le modifiche proposte e sostenute anche dalla maggioranza che sostiene l’Esecutivo che miravano ad incrementare la misura dell’agevolazione.
Diversi, infatti, gli emendamenti che contenevano modifiche rivolte ad aumentare lo sgravio almeno per le regioni del mezzogiorno.
A questo punto la discussione si sposta alla Camera dove inizieranno i lavori del disegno di legge di Stabilità 2016.
Ma vediamo cosa prevede il maxiemendamento approvato venerdì 20 novembre in materia di agevolazioni per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Sgravio parziale per le nuove assunzioni
Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, è previsto lo sgravio parziale per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2016, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.
In particolare, lo sgravio è previsto in misura pari al 40% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, salvo quelli da versare all’INAIL.
Durata e requisiti
La durata dell’agevolazione è di ventiquattro mesi ed è previsto comunque un massimale annuo di 3.250. Le condizioni sono analoghe a quelle previste dall’articolo 1, comma 118 della legge di Stabilità 2015(legge n. 190/2014) che prevede lo sgravio totale triennale dei contributi dovuti all’INPS entro il limite massimo annuale di euro 8060, ma esclusivamente per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.
Di conseguenza si riducono sia la misura che la durata dell’incentivo con conseguente valutazione da fare circa l’opportunità, ove possibile, di anticipare l’assunzione.
Il requisito dei lavoratori è confermato: nei sei mesi precedenti non devono risultare già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Le condizioni per fruire dell’agevolazione sono che il lavoratore non deve essere già stato assunto dal medesimo datore di lavoro, anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, precedentemente fruendo dello sgravio sia previsto dalle stessa legge di stabilità 2016 che ai sensi dell’articolo 1, comma 118 della legge n.190/2014 e comunque con un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
In quest’ultimo caso, pertanto, è irrilevante che l’assunzione sia stata o meno agevolata.
Il riferimento ad una assunzione nei tre mesi precedenti riguarda l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 e quindi verosimilmente il periodo ottobre-dicembre 2015.
Non appare dunque una causa ostativa l’aver avuto un contratto nel periodo ottobre – dicembre 2014.
Nel primo caso, invece, l’INPS ha sottolineato che la causa ostativa riguarda lo stesso datore di lavoro ovvero l’assunzione agevolata con società controllate o collegate, di conseguenza se il lavoratore avesse già fatto godere dello sgravio un altro datore di lavoro, sarà possibile usufruirne con un altro datore di lavoro, ferme restando le altre condizioni previste.
La finalità del nuovo sgravio è analoga a quella della legge n.190/2014 “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile […]”, un particolare tutt’altro che secondario in quanto tale scopo ha consentito di aprire l’agevolazione anche ai casi in cui, applicando le regole generali in materia di agevolazioni non spetterebbe se l’assunzione sia ad esempio conseguenza di un diritto di precedenza spettante al lavoratore (cfr. circolare INPS n. 17/2015).
Di conseguenza continueranno ad essere agevolate le assunzioni con soggetti già occupati anche dallo stesso datore di lavoro con contratto a tempo determinato ed anche le trasformazioni che si verificheranno nel corso del 2016 (cfr. circolare INPS n. 17/2015) .
Nessun problema altresì per le assunzioni di lavoratori che precedentemente (anche prima dei sei mesi) abbiano già avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione col datore di lavoro.
Fonte: Ipsoa
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