Manovra 2018: incentivi all’occupazione – News 001/2018
Molti sono gli interventi, in vigore dal 2018, in materia di lavoro e previdenza. Di seguito si riporta l’analisi relativa all’incentivo all’occupazione per lavoratori con età inferiore ai 35 (per il 2018), introdotto dalla Manovra 2018 (Legge di Bilancio 2018 – legge 205/2017) a decorrere dal 1° gennaio.
E’ riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:
– di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018
– di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019.
Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Lo sgravio, nel rispetto del limite di età , spetta anche in caso di:
– prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato
– conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine successiva al 31/12/2017.
Oltre ai requisiti di cui sopra, i lavoratori non dovranno avere avuto alcun rapporto di lavoro precedente a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore prima del 1° Gennaio 2018.
Fanno eccezione:
– i periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro, non proseguiti a tempo indeterminato
– assunzioni a tempo indeterminato per lavoratori per cui sia già stato parzialmente fruito l’esonero da parte di altri datori di lavoro: il beneficio è pertanto riconosciuto ai nuovi datori per il periodo residuo, indipendentemente dall’età dei lavoratori alla data delle nuove assunzioni.
Un aspetto particolare dell’agevolazione riguarda la prosecuzione dei contratti di apprendistato. Sono previste, infatti, due eccezioni rispetto alla disciplina generale dell’agevolazione:
• la durata dell’esonero parziale di 12 mesi anziché di 36 mesi come negli altri casi;
• la decorrenza dell’incentivo, non dalla data di prosecuzione, ma dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Combinando le due disposizioni, significa che il datore di lavoro, nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, potrà godere prima del mantenimento del regime contributivo previsto per gli apprendisti per un anno. Dal mese successivo potrà fruire di 12 mesi di esonero parziale ai sensi della Legge n. 205/2017.
• la durata dell’esonero parziale di 12 mesi anziché di 36 mesi come negli altri casi;
• la decorrenza dell’incentivo, non dalla data di prosecuzione, ma dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Combinando le due disposizioni, significa che il datore di lavoro, nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, potrà godere prima del mantenimento del regime contributivo previsto per gli apprendisti per un anno. Dal mese successivo potrà fruire di 12 mesi di esonero parziale ai sensi della Legge n. 205/2017.
La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dal l’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.
Si fa presente che per l’operatività si è ancora in attesa della apposita Circolare INPS.
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