Misure per la famiglia. Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre. Legge n. 232 11/12/16 (Legge di bilancio 2017) – News 005/2017
Premio alla nascita
Dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita pari a 800 euro. Il premio è riconosciuto anche in caso di adozione e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Viene corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o al momento dell’adozione. Non vengono indicate condizioni reddituali per poter richiedere l’erogazione del premio.
Si ricordi invece che la legge di stabilità per il 2015 aveva previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione,   a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente avesse una condizione economica corrispondente  a  un  valore  dell’indicatore  della  situazione  economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
Congedo obbligatorio per il padre lavoratore
Viene prorogato anche per l’anno 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore,  già   istituito  per  gli  anni  2013-2015  (e  sperimentalmente prorogato per il 2016).
Il congedo deve essere goduto:
- dal padre lavoratore dipendente
- entro cinque mesi dalla nascita del figlio
- per un numero pari a due giorni, anche non continuativi (previsione già presente per il 2016).
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stato introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. 92/2012. Tale disposizione prevede che il padre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.
Successivamente, tale misura è stata prorogata sperimentalmente per il 2016 dall’art. 1, c. 205, della L. 208/2015 (Stabilità  2016) che ha elevato la sua durata a 2 giorni, fruibili anche in via non continuativa.
Al congedo obbligatorio per il padre lavoratore si applica la disciplina dettata dal D.M. 22 dicembre 2012 in base al quale il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso (mentre la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, che può avvenire anche contemporaneamente all’astensione della madre, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità ). Inoltre, l’istituto del congedo obbligatorio (come quello facoltativo) si applica anche in caso di adozione o affidamento ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità .
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